1. Il Codice dell'ordinamento militare è stato predisposto da
una Commissione tecnica, istituita con decreto del Ministro della
difesa del 29 novembre 2007, incaricata di provvedere al riassetto
delle norme di interesse dell'Amministrazione della difesa in
attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246
del 2005.
L'operazione di riassetto ha comportato l'espressa abrogazione
delle norme non più utili e di quelle oggetto di riordino
determinando la riduzione di quattro quinti della normativa
settoriale di rango primario e secondario.
2. Nel corso dei suoi lavori, la Commissione tecnica ha incluso
il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, oggetto
dell'interrogazione, nell'elenco delle norme da abrogare
espressamente in sede di riordino: lo schema di decreto legislativo
recante detto elenco è stato approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009. La suddetta
inclusione non ha subìto modifiche nel seguito dell'iter
legislativo, né sul punto sono state formulate
osservazioni di sorta nei pareri allo schema, tra i quali quelli
delle competenti Commissioni parlamentari neppure da parte degli
interroganti. Lo schema di decreto è stato poi approvato in via
definitiva da parte del Consiglio dei Ministri il 12 marzo
2010.
Alla stregua di quanto esposto, appare chiaro che, dopo
l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo non poteva salvare
da abrogazione il d. lgs. n. 43 del 1948 con una semplice rettifica
sulla stessa Gazzetta, trattandosi, nella specie, non della
correzione di un errore materiale bensì di una modifica sostanziale
di un testo legislativo su cui già si era espresso il Parlamento e
il Consiglio di Stato.
3. Quanto, infine, ai rischi di "vuoto normativo" che taluno
avrebbe paventato, si segnala, in punto di stretto diritto, che non
può condividersi il rilievo secondo cui l'abrogazione del d.lgs. n.
43 del 1948 - provvedimento che ha trovato scarsissima applicazione
nell'arco della storia costituzionale - si ponga in contrasto con
l'articolo 18, comma 2, della Costituzione.
Difatti, questa disposizione - secondo cui "sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"
- è autosufficiente e immediatamente precettiva, di per sé idonea a
radicare l'illiceità di qualsiasi organizzazione di carattere
militare con scopo politico.