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Question Time 13 ottobre 2010

1. Il Codice dell'ordinamento militare è stato predisposto da una Commissione tecnica, istituita con decreto del Ministro della difesa del 29 novembre 2007, incaricata di provvedere al riassetto delle norme di interesse dell'Amministrazione della difesa in attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

L'operazione di riassetto ha comportato l'espressa abrogazione delle norme non più utili e di quelle oggetto di riordino determinando la riduzione di quattro quinti della normativa settoriale di rango primario e secondario.

2. Nel corso dei suoi lavori, la Commissione tecnica ha incluso il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, oggetto dell'interrogazione,  nell'elenco delle norme da abrogare espressamente in sede di riordino: lo schema di decreto legislativo recante detto elenco è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009. La suddetta inclusione non ha subìto modifiche nel seguito dell'iter legislativo, né sul punto sono state formulate osservazioni di sorta nei pareri allo schema, tra i quali quelli delle competenti Commissioni parlamentari neppure da parte degli interroganti. Lo schema di decreto è stato poi approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2010.

Alla stregua di quanto esposto, appare chiaro che, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo non poteva salvare da abrogazione il d. lgs. n. 43 del 1948 con una semplice rettifica sulla stessa Gazzetta, trattandosi, nella specie, non della correzione di un errore materiale bensì di una modifica sostanziale di un testo legislativo su cui già si era espresso il Parlamento e il Consiglio di Stato.

3. Quanto, infine, ai rischi di "vuoto normativo" che taluno avrebbe paventato, si segnala, in punto di stretto diritto, che non può condividersi il rilievo secondo cui l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 - provvedimento che ha trovato scarsissima applicazione nell'arco della storia costituzionale - si ponga in contrasto con l'articolo 18, comma 2, della Costituzione.

Difatti, questa disposizione - secondo cui "sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" - è autosufficiente e immediatamente precettiva, di per sé idonea a radicare l'illiceità di qualsiasi organizzazione di carattere militare con scopo politico.

 

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