Unità per la Semplificazione e la qualità della Regolazione

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La Struttura a supporto della semplificazione normativa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il Sen. Dott. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione normativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di semplificazione normativa al Ministro senza portafoglio Sen. Dott. Roberto Calderoli;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", in particolare l'articolo l, comma 15;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione di una apposita struttura di missione che fornisca il necessario supporto organizzativo al Ministro per la semplificazione normativa;

SU proposta del Ministro per la semplificazione normativa;

DECRETA

Articolo l - Istituzione della struttura di missione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura di missione per fornire supporto tecnico e organizzativo al Ministro per la semplificazione normativa, denominata "struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa".

2. La struttura di missione costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo l, comma l, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.

3. La struttura di missione svolge la propria attività fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2 - Funzioni

1. La struttura di cui all'articolo l ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici, amministrativi e gestionali, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la semplificazione normativa. In particolare, la struttura ha il compito, di:

  • fornire al Ministro per la semplificazione normativa supporto tecnico per i suoi compiti di coordinamento delle attività di attuazione dell'art. 14, commi 12 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all' art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, il. 244, nonché delle attività di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • collaborare alla predisposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive comunitarie;
  • segnalare al Ministro, negli schemi di atti normativi, eventuali complicazioni, ovvero proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;
  • fornire al Ministro per la semplificazione normativa supporto tecnico per lo svolgimento dei suoi compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, Regioni e altri soggetti regolatori, nonché per i suoi compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale in materia di semplificazione normativa.

Articolo 3 - Struttura e personale

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione normativa e scelto tra le categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In caso di mancata nomina la responsabilità è assunta dal Segretario generale, che può delegarla al Vice Segretario generale.

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un contingente di 6 unità di personale dirigenziale, di cui 2 con incarico dirigenziale di livello generale e 4 con incarico di livello dirigenziale non generale e di 25 unità di personale non dirigenziale, di cui non più di 15 appartenenti alla III area e le restanti alla II area del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri o equiparati. Nell'ambito delle suddette 25 unità non più di 12 possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri collocati in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale dirigenziale di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di scg1iere tra il personale dirigenziale dei ruoli dei Ministeri non più di due dirigenti con qualifica di seconda fascia. Fermo restando il limite massimo delle 6 unità di personale dirigenziale, non più di tre unità, di cui una con incarico di livello dirigenziale generale, possono essere incaricate a norma dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il contingente di cui al comma 2 è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di 6 consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma l, al conferimento degli incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. All'assegnazione alla struttura del personale non dirigenziale si provvede con provvedimenti del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4 - Trattamento economico

1. Al responsabile della struttura di missione, ove diverso dal Segretario Generale o dal suo delegato, è attribuito un trattamento economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con retribuzione di posizione di fascia A per due unità e di fascia B per le altre due unità.

Articolo 5 - Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 20 Giugno 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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