IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare
l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di
particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati
o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del
Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto
costitutivo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", in particolare l'articolo
5, comma 2, il quale prevede che per il supporto organizzativo ai
Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano
affidate strutture generali, possono essere istituite apposite
strutture di missione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008
con il quale il Sen. Dott. Roberto Calderoli è stato nominato
Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 maggio 2008 con il quale al predetto Ministro senza
portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione
normativa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di
semplificazione normativa al Ministro senza portafoglio Sen. Dott.
Roberto Calderoli;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo l, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", in particolare l'articolo l, comma 15;
RITENUTO di dover provvedere all'istituzione di una apposita
struttura di missione che fornisca il necessario supporto
organizzativo al Ministro per la semplificazione normativa;
SU proposta del Ministro per la semplificazione normativa;
DECRETA
Articolo l - Istituzione della struttura di
missione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura di
missione per fornire supporto tecnico e organizzativo al Ministro
per la semplificazione normativa, denominata "struttura di supporto
al Ministro per la semplificazione normativa".
2. La struttura di missione costituisce struttura di livello
dirigenziale generale ai sensi dell'articolo l, comma l, lett. f),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002 e successive modificazioni.
3. La struttura di missione svolge la propria attività fino alla
scadenza del mandato del Governo in carica.
Articolo 2 - Funzioni
1. La struttura di cui all'articolo l ha il compito di
provvedere agli adempimenti giuridici, amministrativi e gestionali,
nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti
l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la
semplificazione normativa. In particolare, la struttura ha il
compito, di:
- fornire al Ministro per la semplificazione normativa supporto
tecnico per i suoi compiti di coordinamento delle attività di
attuazione dell'art. 14, commi 12 e seguenti, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all' art.
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, il. 244, nonché delle
attività di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15
marzo 1997, n. 59;
- collaborare alla predisposizione delle iniziative dirette al
riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche
mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da
qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive
comunitarie;
- segnalare al Ministro, negli schemi di atti normativi,
eventuali complicazioni, ovvero proposte che non appaiano
giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di
semplificazione;
- fornire al Ministro per la semplificazione normativa supporto
tecnico per lo svolgimento dei suoi compiti di raccordo
interistituzionale con Parlamento, Regioni e altri soggetti
regolatori, nonché per i suoi compiti relativi ad attività in sede
europea e internazionale in materia di semplificazione
normativa.
Articolo 3 - Struttura e personale
1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione normativa e scelto tra
le categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. In caso di mancata nomina la responsabilità è assunta
dal Segretario generale, che può delegarla al Vice Segretario
generale.
2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato
un contingente di 6 unità di personale dirigenziale, di cui 2 con
incarico dirigenziale di livello generale e 4 con incarico di
livello dirigenziale non generale e di 25 unità di personale non
dirigenziale, di cui non più di 15 appartenenti alla III area e le
restanti alla II area del comparto Presidenza del Consiglio dei
Ministri o equiparati. Nell'ambito delle suddette 25 unità non più
di 12 possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei
ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri collocati in
posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a
disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'art. 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale dirigenziale di cui al comma 2 è scelto tra i
dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatta salva la possibilità di scg1iere tra il personale
dirigenziale dei ruoli dei Ministeri non più di due dirigenti con
qualifica di seconda fascia. Fermo restando il limite massimo delle
6 unità di personale dirigenziale, non più di tre unità, di cui una
con incarico di livello dirigenziale generale, possono essere
incaricate a norma dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il contingente di cui al comma 2 è aggiuntivo e non determina
variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli
art. 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater del
medesimo provvedimento.
5. Per le esigenze della struttura di missione possono essere
nominati non più di 6 consulenti o esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione ai sensi dell'art 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma l, al conferimento degli
incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni.
All'assegnazione alla struttura del personale non dirigenziale si
provvede con provvedimenti del Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Articolo 4 - Trattamento economico
1. Al responsabile della struttura di missione, ove diverso dal
Segretario Generale o dal suo delegato, è attribuito un trattamento
economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è
attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori
di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Al personale con incarico dirigenziale di livello non
generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di
seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
retribuzione di posizione di fascia A per due unità e di fascia B
per le altre due unità.
Articolo 5 - Oneri
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto
fanno carico sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Roma, 20 Giugno 2008
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI