Semplificazione normativa
L'articolo 24 si intitola: Taglia-leggi.
Invero, con tale espressione si designa correntemente, nel lessico giornalistico e parlamentare, il procedimento disegnato dall'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005. Esso è caratterizzato da:
- un automatico effetto abrogativo generalizzato, disposto da quella medesima legge per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con successivi provvedimenti);
- la sottrazione, da tale abrogazione generalizzata, di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella medesima legge;
- la sottrazione, dall'abrogazione generalizzata, di altre disposizioni legislative, da individuarsi con decreti legislativi delegati, abilitati al contempo "alla semplificazione o al riordino della materia che ne è l'oggetto".
Il termine ultimo per l'esercizio da parte del Governo della ricordata delega legislativa disposta dalla legge n. 246, scade nel dicembre 2009 (salvo un ulteriore biennio per l'adozione di decreti legislativi "integrativi o correttivi"). Decorso quel termine, scatta l'abrogazione automatica.
Si ebbe ad annotare nel dossier n. 4 (Tagliar leggi con decreto-legge) della presente collana: "Nelle vedute del legislatore del 2005, dunque, il 'tagliar' leggi era inteso non come obiettivo in se stesso bensì come indissolubilmente intrecciato ad un'opera, nelle materie di volta in volta considerate, di riassetto e riordino, in cui si giocasse la vera partita della razionalizzazione normativa".
Il Governo ha peraltro rilevato una straordinaria necessità ed urgenza, sì da inserire nel decreto-legge n. 112 del 2008 una disposizione (articolo 24), la quale abroga direttamente un novero di leggi (o atti equiparati).
Si tratta di leggi ritenute vetuste perché oramai esaurite negli effetti, per le quali l'effetto abrogativo (decorrente dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge) è anticipato rispetto alla scansione procedimentale prevista dalla legge n. 246 del 2005.
A raffronto del procedimento 'taglia-leggi' della legge n. 246 (il quale rimane salvo, secondo afferma espressamente l'articolo 24 del decreto-legge così come convertito in legge), la decurtazione di atti normativi primari così operata si differenzia essenzialmente per:
- l'individuazione puntuale degli atti da abrogare (anziché da sottrarre ad abrogazione);
- l'ampliamento del novero di tali atti, per un riguardo sia temporale (ricomprendendo anche atti successivi al 1970) sia tipologico (figurando tra gli abrogati alcuni tipi di atto - come leggi di bilancio - esclusi dalla legge n. 246 dal novero di disposizioni abrogabili in via automatica generalizzata).
Altra diversità saliente è che si ha mera abrogazione, non anche riordino, riassetto delle materie.
In altri termini, la previsione pare muovere nella direzione, più che di un 'articolata semplificazione normativa, di un accertamento dell'esaurimento di effetti di fonti primarie, delle quali è perciò certificata la cancellazione dall'ordinamento.
Gli estremi degli atti abrogati sono elencati (in ordine cronologico) in un allegato alla disposizione.
Non tutto, invero, in tale allegato pare appieno intelligibile. Potrebbero porsi gli interrogativi: a) perché vi siano incluse (e dunque siano abrogate) fonti non più vigenti (già abrogate, ed in modo espresso); b) quale significato giuridico abbia l'inclusione di leggi di bilancio (o di assestamento del bilancio), e non per tutti gli anni finanziari ma solamente per alcuni.
Durante il procedimento di conversione del decreto-legge n. 112, la lettura in Senato ha espunto dall'allegato alcune fonti, perché ritenute non esaurite negli effetti.
Ad ogni modo, inclusi nell'allegato risultano 3370 atti.
Ove da tale inclusione abrogativa di atti primari, derivi abrogazione implicita di disposizioni secondarie, il Governo è tenuto a realizzare (con atto non maggiormente specificato dall'articolo 24, comma l-bis) una ricognizione di tali disposizioni, di rango regolamentare.
Rilevano, ai fini della semplificazione normativa, altresì alcune previsioni di delegificazione, tuttavia esaminate di seguito nel1 'esposizione, in ragione degli adempimenti amministrativi su cui incidano.
Fonte: Senato della Repubblica