Riorganizzazione amministrativa (del taglia-enti in particolare)
Non rileverebbero, ai fini della presente ricognizione, le disposizioni che incidono sulla macchina decisionale pubblica o sulla sua organizzazione.
Per quest'ultimo riguardo, tuttavia, alcune disposizioni possono brevemente richiamarsi - se non altro, per la loro peculiarità, in alcuni casi.
L'articolo 26 si intitola: Taglia-enti.
La disciplina ivi prevista dispone un meccanismo 'taglia-enti' che ha qualche analogia con il 'taglia-leggi'.
Gli enti pubblici (non economici) sono automaticamente soppressi (salvo alcune tipologie indicate dal medesimo articolo 26, comma 1).
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, sono individuati gli enti da non sopprimere.
Ossia: con decreti (ministeriali) si individuano gli enti da 'salvare', sottratti all'effetto soppressivo generalizzato.
Tali decreti sono da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Nei successivi novanta giorni, i ministri vigilanti comunicano ai due ministri sopra ricordati l'elenco degli enti che risultano soppressi (le cui funzioni sono trasferite alle amministrazioni vigilanti per maggiore competenza nella materia, le quali succedono loro).
Diversamente che per il 'taglia-leggi', la previsione del 'taglia-enti' non si sofferma su una preliminare fase ricognitiva, di individuazione degli enti pubblici esistenti.
La soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali è stata oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi.
Un precedente è l’articolo 1, commi 482 e seguenti della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), che a sua volta apportava modificazioni alla disciplina recata dall’articolo 28 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001).
Successivamente, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 634-641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nuovamente disciplinava la materia.
Essa ha altresì ampliato le competenze - che permangono in sede consultiva su atti del Governo - della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.
Ha infatti previsto (articolo 2, comma 635) che la Commissione bicamerale per la semplificazione renda parere sugli schemi di regolamento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti, organismi o strutture amministrative, pubblici statali.
Rispetto ai più recenti interventi legislativi in materia di riordino di enti pubblici - citate leggi finanziarie 2007 e 2008, le quali affidavano a successivi regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti - l'articolo 26 è assai più 'interventista', disponendo esso direttamente, la soppressione degli enti.
Interessati sono enti pubblici non economici. Più in particolare: gli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore a cinquanta unità; gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della citata legge n. 244 del 2007.
Restano comunque esclusi dalla soppressione: ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti parco; enti di ricerca; enti non inclusi dall'ISTAT nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti impegnati nella memoria della Resistenza (e delle persecuzioni anti-ebraiche e delle foibe).
Di là della soppressione di enti quale prevista dall'articolo in esame, rimane operante (sino al 31 dicembre 2008) l'autorizzazione (recata dalla legge n. 244, finanziaria 2008: articolo 2, comma 634) a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici (od anche strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, prevede l'articolo 26, comma 4).
Dell'articolo in esame, il comma 3 abroga alcune disposizioni della finanziaria 2007 (tra cui la previsione di un'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione).
Non la sola, peculiare disciplina del 'taglia-enti' dispone in tema di soppressione o accorpamento di enti.
L'articolo 28 istituisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), trasferendogli le funzioni e le risorse di tre enti di cui si dispone la soppressione (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ARPAT); l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
Alcuni commi dell'articolo 28 inoltre riducono a ventitré componenti sia la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC sia la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.
L'articolo 45 sopprime il SECIT (Servizio consultivo ed ispettivo tributario, le cui funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze) e la Commissione tecnica per la finanza pubblica.
L'articolo 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture) reca (commi 1-4) disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni (avviato con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006) ed a realizzare, entro il triennio 2009-11, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni.
Il comma 5 dispone che, "al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure", sono soppresse "le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche". Le relative competenze sono trasferite alle amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
Il comma 6, infine, sopprime alcuni istituti (l'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione; la Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica).
Alla semplificazione dell'organizzazione amministrativa si procede mediante due meccanismi:
- soppressione o accorpamento di enti (se ne è riferito sopra);
- contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici.
In tale ultima direzione muove l'articolo 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). Le amministrazioni dello Stato e alcune tipologie di enti pubblici - vi si prevede - provvedono (entro il 30 novembre 2008) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.
Le misure adottate sono volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative.
Sono prescritte alcune percentuali minime di riduzione degli uffici.
Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fonte: Senato della Repubblica