Riduzione di altri adempimenti amministrativi, per le imprese
Una politica di semplificazione si articola in un ventaglio di interventi, non tutti, beninteso, riconducibili alla riduzione degli oneri da obblighi di informazione.
Essa include altresì la riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo (con la previsione, ad esempio, di meccanismi di dichiarazione di inizio attività o di silenzio assenso in luogo di provvedimenti amministrativi espressi; la semplificazione di controlli; ecc.).
In tale direzione muovono alcune disposizioni del decreto legge n. 112, convertito dalla legge n. 133.
Emblematiche, quelle in materia di controlli ambientali e di qualità o per lo svolgimento dell'attività di impresa.
Esse sono recate, rispettivamente, dagli articoli 30 e 38 (che le dichiarano afferenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione).
La loro attuazione è demandata in misura decisiva a regolamenti governativi (nel primo caso, anzi, sin l'entrata in vigore).
L'articolo 30 si intitola: Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione.
La riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese qui attiene, dunque, al profilo dei controlli.
Più in particolare, sono interessate le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, effettuata da un soggetto certificatore in conformità a norme tecniche ed internazionali.
L'articolo 38 si intitola: Impresa in un giorno.
Esso demanda a regolamento governativo la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
La disciplina dello sportello unico (che fu previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-25, cui fece seguito il regolamento attuativo: d.P.R 20 ottobre 1998, n. 447) è da rimodulare valorizzandone la funzione di essenziale referente per lo svolgimento di attività produttive (nonché di prestazione di servizi, quali definiti dalla cd. direttiva Bolkestein).
Tra le norme generali, poste dall'articolo in commento, cui il riordino normativo in via regolamentare deve attenersi, possono qui ricordarsi:
- l'assegnabilità del compito di attestare i requisiti normativamente richiesti per lo svolgimento dell'attività di impresa, a soggetti privati accreditati ("agenzie per le imprese", i cui criteri di individuazione e di accreditamento sono del pari da stabilirsi con regolamento governativo, così come la vigilanza su di esse, demandabile al sistema delle camere di commercio). Tali soggetti privati sono abilitati a rilasciare una dichiarazione di conformità, avente efficacia di titolo autorizzatorio (purché la verifica circa i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa non implichi attività discrezionale da parte dell'amministrazione);
- delega delle funzioni relative allo sportello unico, da parte dei comuni che non l'abbiano istituito, alle camere di commercio;
- possibilità per l'imprenditore di avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività, rilasciando in tal caso lo sportello unico una ricevuta che vale quale titolo autorizzatorio (avverso il suo diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza dei servizi);
- previsione di un termine di trenta giorni per il rigetto dell'istanza, la formulazione di osservazioni o l'attivazione della conferenza di servizi, se il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici;
- conclusione del procedimento, da parte dell'amministrazione procedente, senza attendere il parere delle altre amministrazioni, ove sia scaduto il termine loro assegnato per pronunciarsi.
Anche altre disposizioni concernono le imprese (o i liberi professionisti), e per alcuni profili possono dirsi afferenti ad una semplificazione di adempimenti amministrativi.
L'articolo 2 (intitolato: Banda larga) reca previsione (al comma 1, volto ad agevolare i lavori infrastrutturali per comunicazioni elettroniche) secondo cui l'installazione di reti e impianti per la fibra ottica è realizzabile con la procedura della denuncia di inizio attività (invece che quella del silenzio assenso decorsi novanta giorni, come previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 87-8).
L'articolo 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese) demanda (comma 3, lettera b)) ad una successiva disciplina (da adottarsi con regolamento governativo di delegificazione) la previsione di semplificazioni contabili e procedurali "al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all’effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto".
L'articolo 29 (Trattamento dei dati personali) semplifica adempimenti posti a carico dei soggetti che non trattino dati sensibili (o trattino dati sensibili circoscritti allo stato di salute o malattia senza indicazioni circa la diagnosi, o all'adesione a sindacati).
In tal caso, per i propri dipendenti e collaboratori anche a progetto (prevede il comma 1), imprese, professionisti, artigiani ed altri possono sostituire il documento programmatico sulla sicurezza (prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo n. 196 del 2003, articolo 34) con una autocertificazione.
Ancora, il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato ad individuare, con proprio provvedimento, modalità di semplificazione.
Ed è (dal comma 4) ridotto il novero di informazioni che il titolare deve fornire quale notificazione obbligatoria al Garante, circa il trattamento dei dati personali cui intenda procedere.
L'articolo 32, comma 3, sopprime l'obbligo (che fu previsto da disposizione del 2006) per i lavoratori autonomi di tenere apposito conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività professionale (cd. 'tracciabilità dei professionisti').
Di quel medesimo articolo 32, i commi 1 e 2 concernono altra materia, elevando la soglia massima sotto la quale è consentito l'uso del contante e dei titoli al portatori (ed esplicitando la modificabilità con decreto ministeriale di tali limiti di importo).
L'articolo 33, comma 3, sopprime l'obbligo per i contribuenti di presentare un elenco clienti ed un elenco fornitori (ossia dei soggetti verso i quali si siano emesse fatture o dai quali si siano effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'IVA, nell'anno di riferimento).
L'articolo 36, comma 1-bis, prevede che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale.
Gli articoli 39 e 40 dettano disposizioni in ambito lavoristico, con alcune ricadute in termini di semplificazione.
L'articolo 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro) istituisce per il datore di lavoro privato (ad esclusione del lavoro domestico) il libro unico del lavoro, sostitutivo dei diversi libri dei quali vi era innanzi l'obbligo.
Correlate alle prescrizioni circa il libro unico del lavoro sono alcune semplificazioni (ad esempio in tema di lavoro a domicilio, su cui incidono le abrogazioni disposte dal comma 9).
L'articolo 40 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali) prevede (comma 1) che i libri ed altri documenti relativi al personale dipendente possano essere tenuti dal datore di lavoro (oltre che presso i consulenti del lavoro) presso professionisti abilitati, senza più obbligo di tenuta di loro copia presso il luogo di lavoro.
Il comma 2 modifica la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione. Il comma 3 semplifica obblighi di registrazione e di tenuta dei registri relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro di persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il comma 4 attiene agli obblighi informativi relativi all'assunzione di lavoratori disabili.
L'articolo 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro) sopprime al comma 4 alcuni obblighi informativi a carico del datore di lavoro verso la direzione provinciale del lavoro competente (circa: il prolungato lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario; un regolare ricorso al lavoro notturno, non disposto dal contratto collettivo).
La Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (così si intitola l'articolo 43) è da questo demandata a decreto (di natura non regolamentare) del ministro per lo sviluppo economico.
Invece a regolamento governativo (di delegificazione) sono demandati - dall'articolo 44 - la Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria.
Siffatta disciplina deve realizzare "la semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo" così come "la semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione" (anche ai fini dell'effettiva erogazione non oltre l'anno successivo a quello di riferimento).
Le previsioni sopra richiamate, dunque, involgono profili di semplificazione per attività di impresa (e in alcuni casi di libera professione), oppure, può dirsi in termini generali e approssimati, interessano i cittadini riguardati nell'esercizio di un'attività lavorativa (per quest'ultimo profilo, potrebbero rammentarsi altresì le disposizioni recate dagli articoli 22 e 23, che involgono elementi di semplificazione della disciplina, rispettivamente, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e del contratto di apprendistato).
Fonte: Senato della Repubblica