Riduzione degli oneri amministrativi
L'articolo 26 si intitola: Taglia-oneri amministrativi.
Vi si prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nella materie di competenza statale.
Questo, al fine di di conseguire una riduzione di quegli oneri pari al 25 per cento, entro il 2012.
Siffatta disposizione 'legifica' previsione già posta dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approntato a meta anno 2007 dal Governo allora in carica (è il doc. CCXXXV, n. 1 della XV legislatura).
Quel Piano indicava altresì le aree prioritarie, nell'ambito delle quali svolgere la misurazione degli oneri amministrativi nel 2007 (privacy; ambiente; paesaggio e beni culturali; fisco e dogane; sicurezza civile; codice della navigazione; previdenza e contributi).
Le misurazioni sinora condotte circa l'entità degli oneri amministrativi, evidenziano un costo totale aggregato annuo, stimabile (per imprese da O a 249 dipendenti) complessivamente pari a: circa 9,94 miliardi di euro per l 'area lavoro e previdenza; circa 2,19 miliardi di euro per l'area privacy; circa 2 miliardi di euro per l'area ambiente; circa 1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi; 621 milioni di euro per l'area paesaggio e beni culturali.
Ne risulta, per le aree sopra dette, un totale di 16,22 miliardi di euro.
Il Piano d'azione è strumento programmatorio previsto dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" (come convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80), che all'articolo 1, comma 2, statuisce che il Piano di azione ogni anno sia, sentito il Consiglio di Stato, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento.
Quanto alla natura giuridica del Piano di azione, esso si configura (nelle parole del Consiglio di Stato) qual "vero e proprio atto programmatorio che traduce in indirizzi generali per i singoli ministeri la strategia del Governo in materia di qualità della regolazione".
Si tratta, dunque, di atto di indirizzo politico-amministrativo, "fonte di impegni e di responsabilità sia per il Governo sia per le amministrazioni statali", ancora rimarca il Consiglio di Stato.
In termini invero fortemente critici verso tale strumento si esprimeva il ministro per la semplificazione normativa in una audizione presso la Commissione bicamerale per la semplificazione (cfr. resoconto stenografico del 10 luglio 2008, pp. 3-4).
Onde conseguire l'obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, l'articolo 26 citato prevede che ciascun ministro adotti un piano di riduzione, che confluisce nel generale Piano d'azione per la semplificazione.
Una volta misurati gli oneri amministrativi, l'adozione delle misure di loro riduzione ber gli oneri gravanti sulle imprese) è demandata a regolamenti governativi (autorizzati all'abrogazione di norme primarie vigenti).
Per la determinazione delle norme generali regolatrici della materia - richiesta dalla legge n. 400 del 1988 perché siano autorizzati i regolamenti 'delegati' - è fatto rinvio alla legge n. 59 del 1997 (recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), più esattamente all'articolo 20 di questa.
Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati nei piani ministeriali, è tenuto da conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Questo insieme di previsioni fa perno sulla nozione di oneri amministrativi.
Essa ha un significato assai puntuale, ch'è bene intendere rettamente.
Per oneri amministrativi non si intendono oneri finanziari (tasse, premi, contributi, multe, o generici costi amministrativi) discendenti da una regolazione. Né oneri in termini di investimenti (ad esempio l'acquisto di un macchinario per assicurare nel processo produttivo il rispetto di determinati standards) onde conformarsi ad essa.
Con "onere amministrativo" si ha riguardo non all'intero spettro dei costi di conformità alla normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione.
Gli oneri amministrativi sono definibili quali i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l'obbligo giuridico di fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati.
Per oneri amministrativi si intende pertanto quella quota parte degli oneri di adempimento, scaturente dagli obblighi di informazione gravanti sulle imprese ed altri soggetti.
Secondo tale accezione, la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati.
Un obbligo di informazione è l'obbligo di ottenere o predisporre informazioni e successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo cui non è possibile sottrarsi senza violazione della normativa.
Ciascun obbligo di informazione consiste in una serie di dati o comunicazioni, che le imprese e gli altri soggetti interessati debbono trasmettere ovvero tenere a disposizione in modo da poterle inviare su richiesta.
E' su questi, pertanto, che incide la riduzione degli oneri amministrativi in senso stretto: sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina normativa).
La riduzione degli oneri amministrativi ha avuto impulso in sede di Unione europea.
Riscosse attenzione in particolare nel Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles 1'8-9 marzo 2007. Le conclusioni della Presidenza, rese al suo termine, così recitavano:
"Il Consiglio europeo sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle piccole e medie imprese. E’ necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi all'interno dell’Unione europea. I1 Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'unione europea".
Ricevevano, in tal modo, approvazione orientamenti già prospettati dalla Commissione europea. Questa aveva, tra l'altro, reso un documento di lavoro (intitolato Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea) volto a porre una strategia comunitaria finalizzata a misurare i costi amministrativi e a ridurre gli oneri amministrativi. Vi si riteneva che con la riduzione degli oneri amministrativi ridondanti, le imprese possano migliorare la produttività e la concorrenzialità globale. Secondo stime recepite dalla Commissione, la riduzione degli oneri amministrativi determinerebbe benefici significativi fino a 150 miliardi di euro, pari all' 1,s per cento del PIL dell'unione europea.
Per quanto concerne l'Italia, era stimato che gli oneri amministrativi incidano per una percentuale del 4,6 per cento. Una loro riduzione del 25 per cento (secondo l'obiettivo confermato dal Consiglio europeo sopra ricordato) comporterebbe dunque una crescita del PIL pari al1 'l, 7per cento.
La qualificazione e quantificazione degli oneri amministrativi, di cui si avvale la Commissione europea, ha nome di Standard Cost Model (mutuato dall'esperienza dei Paesi Bassi, pur con alcune varianti ed adattamenti, suggeriti dalla Commissione, sì da configurarsi come E U Standard Cost Model).
Tra gli obiettivi dello Standard Cost Model vi è quello di garantire la comparazione tra i risultati delle misurazioni.
Fonte: Senato della Repubblica