Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 c.d. "salva-leggi"
Disposizioni legislative statali anteriori
al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza
in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2009, n. 290, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione
e riassetto normativo per l'anno 2005, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data 29 ottobre 2009, n. 43;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio
2009;
Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per
la semplificazione in data 4 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione
normativa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,
14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo
sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la
permanenza in vigore.
2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9,
le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto
legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «disposizioni legislative statali» si intendono
tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo
statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con
effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente
specificati;
b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si
intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi
statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia
di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data
dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;
c) per «anche se modificate con provvedimenti
successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi
statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31
dicembre 1969;
d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in
vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati
1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le
hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali
successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi
dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice
civile.
4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli
articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma,
della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di
cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n.
246, e successive modificazioni.
5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.