Le principali misure di semplificazione
riguardano:
Articolo 3, comma 6, lett. c) - Attivazione del
SUAP in ogni distretto turistico
In ogni distretto turistico saranno istituiti sportelli unici
per l'espletamento di tutte formalità relative all'avvio delle
attività imprenditoriali. In tal modo, il richiedente potrà
rivolgersi allo sportello unico per le attività produttive
istituito nel distretto - interfaccia unico per tutte le altre
amministrazioni coinvolte nel singolo procedimento - ed ottenere
una ricevuta, che costituisce il titolo per l'avvio della sua
attività produttiva.
Articolo 3, comma 7 - Semplificazione in materia di
nautica da diporto
Sono stati semplificati gli adempimenti amministrativi relativi
alla navigazione da diporto per scopi commerciali, modificando il
campo d'applicazione del Codice della Nautica da Diporto ed
estendendone la disciplina anche alle navi destinate esclusivamente
al noleggio per attività turistiche.
Articolo 4- Semplificazione in materia di
appalti
Sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre i
tempi di costruzione delle opere pubbliche e semplificare le
procedure di affidamento dei contratti pubblici, al fine di
garantireun più efficace sistema di controllo e di limitare il
contenzioso.
Le modifiche più importanti riguardano:
- Requisiti per la partecipazione alle gare. Sono
state rese tassative le cause di esclusione dalle gare per carenza
dei requisiti di ordine generale ed è stato esteso il criterio di
autocertificazione dei requisiti per gli appalti di importo
esiguo.
- Controllo dei requisiti. E' stata semplificata
la procedura di verifica a campione dei requisiti dichiarati in
gara mediante il collegamento telematico alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici;
- Procedure di gara. Sono stati innalzati i limiti
di importo per l'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza bando di gara (fino ad 1 milione di euro) e
mediante procedura ristretta semplificata (fino ad 1, 5 milioni di
euro);
- Bandi-tipo. Le stazioni appaltanti predispongono i
bandi di gara sulla base di modelli approvati dall'Autorità;
- Offerte anomale. Le stazioni appaltanti, fino al
31 dicembre 2013, potranno ricorrere alla esclusione automatica
delle offerte anomale per tutti gli appalti di lavori, servizi e
forniture sotto soglia comunitaria;
- Varianti e riserve. E' stato fissato un tetto
alle varianti migliorative in corso d'opera ed è stata prevista una
limitazione alla possibilità di iscrivere riserve (con importo non
superiore al 20% dell'importo contrattuale);
- Adeguamento del corrispettivo. E' stata ridotta
della metà la spesa per compensazione in caso di variazione del
prezzo dei singoli materiali da costruzione;
- Disincentivo per "lite temeraria". E' stata
introdotta la previsione di una sanzione pecuniaria nel caso in cui
dalla sentenza risulti che la lite è stata intrapresa per motivi
manifestamente infondati ovvero che abbia come oggetto casi sui
quali esistono soluzioni giurisprudenziali.
Articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis - Disposizioni
in materia di sportello unico per l'edilizia
E' stata armonizzata la normativa in materia edilizia con la
disciplina dello sportello unico per le attività produttive
semplificando il procedimento attraverso l'utilizzo di strumenti
telematici.
Il richiedente dovrà, pertanto, trasmettere allo sportello unico
in via elettronica tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni e
i relativi elaborati tecnici e, a sua volta, lo sportello unico
dovrà provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento, che potranno adottare solo modalità telematiche di
ricevimento e di trasmissione.
Articolo 5, comma 2, lett. a), n. 3) - Permesso di
costruire con silenzio-assenso
E' stato notevolmente velocizzato l'iter per il rilascio del
permesso di costruire: il titolo abilitativo che autorizza
l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
potrà ora essere ottenuto automaticamente con la regola del
silenzio-assenso, una volta decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo. Ciò sarà possibile nei
casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali.
Articolo 5, comma 2, lett. b), n. 2) - SCIA
abbreviata
E' stato chiarito l'ambito di applicazione della SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività) in materia edilizia e
sono stati dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni
sugli interventi realizzati in tale settore, che passano da
60 a 30 giorni.
Il nuovo titolo abilitativo riduce gli oneri amministrativi in
una logica fortemente innovativa e migliorativa per il privato,
poiché gli consente di intraprendere la sua attività sin dalla data
di presentazione di una mera segnalazione alla P.A. competente,
spostando i controlli nella fase successiva all'avvio. In questo
modo la SCIA si traduce in una sostanziale accelerazione e
semplificazione rispetto alla DIA, che prevedeva invece un'attesa
preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni
competenti di effettuare i controlli.
Articolo 5, commi 4 e 5) - Semplificazione della
comunicazione della cessione di fabbricati e in materia di
relazione acustica
La comunicazione all'autorità di P.S. della cessione di
fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di
immobili, avviene con modalità telematica e può essere effettuata
direttamente dal notaio che ha stipulato l'atto.
Inoltre, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica viene sostituita con
l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato.
Articolo 6, comma 1, lett. e) - Trasporti
eccezionali
L'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto
eccezionale è sostituita, per trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da una autorizzazione periodica da
rilasciarsi con modalità semplificata.
Articolo 6, comma 2, lett. f) - Riduzione degli oneri
amministrativi
Sono stati introdotti una serie di interventi volti a potenziare
le attività di misurazione e di riduzione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi amministrativi, in coerenza
con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.
Articolo 6, comma 2, n. 5) e 6) -
Semplificazioni in materia di privacy
Sono state introdotte notevoli semplificazioni in materia di
privacy, relativamente al trattamento di dati personali. In
particolare, per tutti i soggetti che trattano con strumenti
elettronici dati personali non sensibili e alcune tipologie di dati
sensibili e giudiziari, una semplice autocertificazione sostituisce
il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
In relazione a tali trattamenti - in particolare presso piccole
e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - si dispone che
il Garante per la protezione dei dati personali individui con
proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione di un
disciplinare tecnico.
Articolo 6, comma 2, lett. f-bis) - SUAP commissario
ad acta
E' stata inserita la previsione della nomina di un commissario
ad acta al fine di garantire, entro il termine di scadenza
del 30 settembre 2011, l'operatività del SUAP nei Comuni rimasti
"inerti", cioè in quelli che entro un anno dalla pubblicazione
della disciplina relativa allo sportello unico (d.P.R. n. 160/2010)
non hanno dichiarato la loro idoneità a gestirne le funzioni, né
hanno delegato la Camera di commercio ad operare al loro posto. In
tali ipotesi, il commissario consentirà di garantire la continuità
delle funzioni amministrative occorrenti per la messa a regime del
sistema di sportello unico.
Articolo 6, comma 2, lett. f) quater) - Semplificazione
della tenuta dei libri sociali
L'art. 2215 bis (Documentazione informatica) disciplina la
formazione e la tenuta con strumenti informatici dei libri,
repertori, scritture e documentazione che le imprese sono obbligate
a tenere.
La nuova formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2215 bis del
codice civile prevede che gli obblighi per la tenuta dei libri,
repertori e scritture siano assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione della marcatura
temporale e della firma digitale almeno una volta l'anno e non più
ogni tre mesi.
Articolo 6, comma 2, lett. f) quinquies - Certificazione
e documentazione d'impresa
Sono state integrate le disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000). La
nuova norma prevede la trasmissione da parte dello Sportello Unico
(SUAP) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di
tutte le certificazioni e documentazioni relative all'attività
d'impresa. Prevede, altresì, l'invio alla camera di commercio
territorialmente competente - sempre da parte del SUAP - del
duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro
inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) e la relativa conservazione in un fascicolo
informatico. Tutte le attività di comunicazione si svolgeranno
esclusivamente in modalità telematica ed è fatto divieto alle
amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la
documentazione da acquisire.
Articolo 6, comma 2, lett. f) sexies) - Iscrizione
all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione
unica al Registro delle imprese
La comunicazione unica per la nascita dell'impresa comporta
automaticamenteper le imprese artigiane anche l'iscrizione al
relativo albo provinciale e, ove previsto, l'annotazione nella
sezione speciale del registro delle imprese. Spetta alle regioni
disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e gli
eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati,
nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle
cancellazioni e delle variazioni. Se previsto dalla normativa
regionale, l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane con decorrenza immediata determina, anche la
comunicazione automatica all'ufficio del registro delle imprese
degli elementi emersi a seguito di accertamento o di verifica
ispettiva.
Articolo 8, comma 7, lett. f-bis) - Autenticazione
presso i Comuni della firma liberatoria degli assegni
scoperti
Recependo le istanze pervenute da parte dei cittadini, è
stata introdotta, con notevoli risparmi di costi per gli stessi, la
possibilità per il funzionario incaricato dal Sindaco, di procedere
gratuitamente all'autentica della sottoscrizione apposta sulle
quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista, qualora il
pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione del titolo.
Laquietanza liberatoria, in quanto appartenente alla categoria
degli atti negoziali tra privati, era finora esclusa dall'ambito di
operatività dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e
non poteva essere sostituita con la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio. Da ciò discendeva
chel'autenticazione in calce alla
dichiarazione doveva essere effettuata necessariamente da parte di
un notaio.
Articolo 10, comma 5 - Carte d'identità rilasciate ai minori
La norma consente il rilascio della carta d'identità anche a
coloro che non abbiano compiuto i 15 anni di età. Inoltre, i minori
dei 14 anni che si recano all'estero potranno utilizzare la carta
d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati.