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Gli interventi di semplificazione

Scheda d.l. n. 112/2008

Interventi contenuti nel d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008

Art. 24

Taglia-leggi: abrogazione di 3.370 disposizioni

Alla abrogazione espressa operata con l'art. 24 del d.l. n. 112/08 si è accompagnata una ulteriore ripulitura degli elenchi degli atti normativi vigenti, che ha condotto alla eliminazione di circa 7.000 atti di rango legislativo.

Il successivo d.l. n. 200/08, all'art. 2, ha disposto l'abrogazione (che si compirà nel dicembre 2009) di ulteriori 28.909 atti primari antecedenti alla Costituzione.

I benefici

È stata effettuata una misurazione preliminare degli effetti economici dell'intervento abrogativo (comprensivo dell'abrogazione prevista dai d.l. n. 112/08 e n. 200/2008): l'abrogazione espressa incide, infatti, positivamente sia sui costi di inserimento delle leggi nella banca dati pubblica di prossima istituzione sia sulla gestione cartacea e sulla manutenzione delle disposizioni normative, effettuata dalle amministrazioni competenti.

La riduzione complessiva degli oneri amministrativi connessi all'inserimento in banca dati, alla manutenzione delle leggi ed ai costi di stampa e diffusione delle medesime è stimabile in circa 2.100 Euro a legge (200 Euro per l'inserimento nella costituenda banca dati, 1.900 Euro per gli altri costi annuali di manutenzione), per cui il mancato inserimento nel novero delle leggi vigenti di circa 36.000 leggi obsolete, abrogate espressamente, comporta un risparmio di circa 75,6 Milioni di Euro annui.

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi (con estensione al livello regionale e locale)

La norma prevede l'adozione di un programma per la misurazione degli oneri e la conseguente riduzione degli stessi del 25% entro l'anno 2012. È prevista, inoltre, l'adozione di regolamenti contenenti gli interventi normativi finalizzati a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese.

La Commissione europea ha stimato per l'Italia un ammontare totale annuo di oneri amministrativi (comprensivo degli oneri derivanti da tutti i livelli di governo) pari a circa il 4,6% del PIL, che equivale a un costo annuale per le imprese tra i 70 e i 75 miliardi di Euro. La riduzione del 25% prevista dall'art. 25 (da effettuarsi a seguito di misurazione e da conseguirsi su almeno tre anni, a decorrere dal 2009) corrisponde a un risparmio annuo a regime pari a circa 18 miliardi di euro.

Per dare poi un ordine di grandezza degli effetti della norma proposta a livello regionale/locale, si ipotizza in via prudenziale che la quota di oneri riferibili a questi livelli di governo sia pari al 30%[1] e che quindi tale applicazione comporti un risparmio annuo per le imprese entro il 2012 di circa 5 miliardi di euro (da considerarsi a scomputo dei 18 miliardi). Una stima più precisa degli oneri amministrativi e della loro ripartizione tra i diversi livelli di governo potrà essere realizzata solo con il completamento delle attività di misurazione previsto dalla norma in questione.

Alcuni di questi risparmi sono già oggi realtà: quelli in materia di trattamento dei dati personali (cfr. art. 29) e di adempimenti in materia di lavoro (cfr. artt. da 39 a 41). Per gli altri è già stata avviata la programmazione insieme con il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 26

Taglia-enti

La disposizione prevede l'abrogazione e il riordino di alcuni enti pubblici non economici considerati "inutili".

In sede di attuazione di tale norma, in data 19 novembre 2009, è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ritenuto di escludere dalla soppressione solo nove Enti (Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, Ente teatrale italiano - ETI, Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - ISIAO, Lega italiana per la lotta ai tumori - LILT, Unione Nazionale Ufficiali in congedo - UNUCI).

Sono stati, altresì, già sottoposti a riordino svariati Enti, tra i quali:

  • gli enti vigilati dal Ministero della Difesa (Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno - UITS, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - UNUCI);
  • le sei Casse militari, che sono state accorpate in una sola entità organizzativa; 
  • il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA;
  • l'Ente "Vittoriale degli Italiani".

Art. 27

Taglia-carta

La norma prevede una significativa riduzione dei costi prima sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo, compresi gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, sostituiti da abbonamenti telematici.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

Viene abolita la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza attraverso l'introduzione, in via sostitutiva, dell'obbligo di autocertificare l'osservanza delle regole di sicurezza sulla privacy. Tale misura si riferisce esclusivamente ai  soggetti che trattano dati non sensibili ovvero a coloro che trattano dati dei propri dipendenti relativi allo stato di salute o all'adesione ad organizzazioni sindacali. Per ridurre gli adempimenti in materia, inoltre, vengono semplificati i contenuti del documento informatico con cui si provvede a notificare al Garante della privacy il trattamento dei dati personali cui si intende procedere.

I benefici

La misura adottata consente secondo le previsioni un serio abbattimento dei costi amministrativi in materia di privacy.

Il totale dei relativi costi amministrativi, per il sistema delle piccole e medie imprese italiane (imprese con addetti da 0 a 249, ca. 4,5 milioni di unità), ammonta a circa 350 milioni di Euro (sui 75 miliardi di Euro di costi amministrativi). La stima dei risparmi annui relativi a questa specifica azione di semplificazione è pari a circa 170 Milioni di euro.

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

La norma semplifica la disciplina dei controlli sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata ai sensi delle norme tecniche europee ed internazionali (ad esempio certificazioni ISO 14001 o EMAS). Con tale misura si attribuisce ai controlli periodici svolti dagli enti certificatori un valore sostitutivo rispetto ad ogni altro controllo amministrativo o verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Vengono mantenuti solo i controlli amministrativi diretti ad accertare la validità della certificazione.

I benefici

Eliminare le duplicazioni nei controlli consente di ridurre gli oneri sottesi a tale attività, senza alterare i livelli di tutela che devono essere garantiti in base alla disciplina nazionale e comunitaria. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento attuativo, sarà possibile una misurazione specifica degli effetti economici.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

Viene prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carte d'identità che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovranno essere munite - oltre che della fotografia - anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Per semplificare ulteriormente i rapporti tra cittadini e amministrazione, è previsto che i Comuni informino gli interessati della data di scadenza del documento almeno novanta giorni prima.

I benefici

La norma produce una diminuzione della frequenza e del numero delle procedure di rinnovo delle carte di identità con la conseguente riduzione dei costi amministrativi connessi.

Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi per i cittadini inerenti tale procedura che riguarda i cittadini. Preliminarmente si può dire che l'azione di rinnovo delle carte d'identità riguarda diversi milioni di soggetti ogni anno e che una stima orientativa è pari a 30 milioni di Euro. Pertanto, l'elevazione della durata della carta d'identità da 5 a 10 anni consente di stimare un risparmio annuo pari a circa 15 Milioni di Euro.

Art. 32

Strumenti di pagamento

La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore viene elevata da 5.000 a 12.500 euro.

Viene inoltre abolito l'obbligo per i lavoratori autonomi di tenere un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale.

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

Con la disposizione è stato abrogato l'elenco dei clienti e dei fornitori ed è stata introdotta l'anticipazione della pubblicazione degli studi di settore.

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

Vengono eliminati alcuni inutili appesantimenti della disciplina in materia, senza creare alcun vulnus nelle garanzie di sicurezza dell'immobile. In particolare, viene abolito l'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione. Scompare anche l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di immobili che ne siano già dotati. Ulteriori semplificazioni degli adempimenti in materia di installazione degli impianti saranno realizzate con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, di prossima adozione.

I benefici

Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi per i cittadini e le imprese. Si sono, però, effettuate delle stime preliminari che evidenziano come, per i soli adempimenti informativi inerenti la parte "energia elettrica", il costo per atto sia mediamente pari a € 300, costituiti dai costi della certificazione probatoria (circa 180 euro) nonché dal costo del lavoro impiegato (2 H) e dei relativi overheads. Il totale degli atti è pari a oltre 3 milioni. La norma prevede la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici e in particolare abroga l'obbligo della conservazione della documentazione cartacea che costituisce un tipico obbligo informativo. Il costo medio unitario di 300 euro viene cancellato.

Anche solo considerando questi elementi, il risparmio totale per tutti gli atti (venditore-compratore e locatore-conduttore), pari a circa tre milioni, è quindi stimabile in oltre 900 milioni di Euro.

Art. 36

Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

Si introduce la possibilità che gli atti di trasferimento di quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata vengano sottoscritti con firma digitale e depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a cura di intermediari abilitati.  Questi ultimi sono i soggetti iscritti  negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. Con tale previsione, la cessione di quote delle s.r.l. non è più esclusiva prerogativa del notaio autenticante.

I benefici

Consistono in significativi risparmi per cittadini ed imprese e nell'accelerazione dei tempi di produzione degli effetti del trasferimento.

Non è disponibile una rilevazione puntuale e quindi una stima dei costi per le imprese inerenti questa specifica attività di semplificazione. Esiste altresì una valutazione dedotta dalla stampa specializzata dove si rileva un ammontare di 150.000 operazioni annue dal costo unitario di ca. € 2.000. Il volume complessivo del costo di tale procedura è pari a 300 Milioni di euro.

L'art. 36 liberalizza il trasferimento delle quote di s.r.l. Gli atti di cessione non sono più una esclusiva dei notai e sono sottoscritti in forma digitale. Significativi i risparmi per cittadini e le imprese. Laddove si stimi che cittadini e imprese si rivolgano per tale atto a intermediari alternativi ai notai e che la tariffa media per tale prestazione sia oltre la metà di quella notarile, il risparmio stimato è pari a 200 Milioni di Euro.

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

Per semplificare le pratiche sanitarie e garantire più elevati livelli di tutela della salute dei cittadini, viene prevista la futura abrogazione delle norme che prevedono adempimenti formali non necessari. A tal fine sarà adottato un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa.

I benefici

Il beneficio consiste nella riduzione degli adempimenti e degli oneri in materia sanitaria, lasciando inalterata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 38

Impresa in un giorno

Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, viene previsto il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive, da attuarsi mediante regolamento di delegificazione adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della semplificazione amministrativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Lo schema di regolamento attuativo è all'esame delle Regioni, delle Autonomie locali e delle categorie produttive interessate.

I benefici

Lo sportello unico diverrà l'unico punto di riferimento per le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività, con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio.

Non è disponibile una rilevazione puntuale sebbene si stimi che i tempi di attesa media potranno ridursi del 70%.

Art. 39, Art. 40, Art. 41

(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro; Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali; Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

La principale novità è l'istituzione del libro unico del lavoro, che sostituisce i precedenti libri matricola e paga (sezione paga e sezione presenze). Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e devono essere indicati i dati essenziali relativi al rapporto di lavoro instaurato. Il libro unico, che deve essere aggiornato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, può essere tenuto anche su supporto magnetico come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 9 luglio 2008.

I documenti obbligatori, inoltre,  possono essere tenuti, per conto del datore di lavoro, presso lo studio di consulenti del lavoro o di altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Ulteriori semplificazioni riguardano le comunicazioni da fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione, il collocamento obbligatorio dei disabili, l'organizzazione del lavoro per alcuni settori (ad esempio autotrasporto, gente di mare).

I benefici

Svecchiamento della disciplina sui libri obbligatori, in modo da renderla compatibile con le esigenze della moderna realtà imprenditoriale. L'introduzione di modalità semplificate di tenuta dei documenti, oltre ad alleggerire gli oneri a carico dei datori di lavoro, facilita l'attività degli organi di vigilanza, con indubbi vantaggi sul piano del potenziamento dei controlli.

Le norme introducono misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, anche attraverso l'istituzione del libro unico del lavoro; inoltre è previsto che i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro e contiene, inoltre, altre semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro; infine sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

(Area lavoro). Il totale dei relativi costi amministrativi, per il sistema delle piccole e medie imprese italiane ammonta a circa 6,3 miliardi di Euro (sui 75 miliardi di Euro di costi amministrativi). La stima dei risparmi annui relativi a questa specifica azione di semplificazione è pari a circa 3,5 Miliardi di euro.

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

È prevista la futura concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere gli investimenti privati in particolari settori produttivi, prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno. La gestione degli interventi di sostegno ed il conseguente monitoraggio saranno affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., vigilata dal Ministero dello sviluppo economico. Saranno inoltre introdotti: una procedura accelerata per lo svolgimento di conferenze di servizi finalizzate all'avvio degli investimenti ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari; meccanismi sostitutivi per semplificare il rilascio di provvedimenti autorizzatori.

I benefici

Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, mediante interventi statali che saranno adottati in piena cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati.

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

Viene prevista la delegificazione della disciplina relativa all'erogazione dei contributi nel settore editoria. Con il regolamento di riordino saranno introdotte misure dirette a semplificare la documentazione necessaria per accedere ai contributi ed i relativi criteri di calcolo. Sarà inoltre snellito ed accelerato il procedimento, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e la previsione del termine massimo di un anno per l'erogazione effettiva.

Lo schema di regolamento attuativo è stato già predisposto in cooperazione con il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio, anche consultando i soggetti interessati, e verrà presto inoltrato al Consiglio di Stato per il necessario parere.

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