Scheda d.l. n. 112/2008
Interventi contenuti nel d.l. n. 112/2008, convertito
dalla legge n. 133/2008
Art. 24
Taglia-leggi: abrogazione di 3.370 disposizioni
Alla abrogazione espressa operata con l'art. 24 del d.l. n.
112/08 si è accompagnata una ulteriore ripulitura degli elenchi
degli atti normativi vigenti, che ha condotto alla eliminazione di
circa 7.000 atti di rango legislativo.
Il successivo d.l. n. 200/08, all'art. 2, ha disposto
l'abrogazione (che si compirà nel dicembre 2009) di ulteriori
28.909 atti primari antecedenti alla Costituzione.
I benefici
È stata effettuata una misurazione preliminare degli effetti
economici dell'intervento abrogativo (comprensivo dell'abrogazione
prevista dai d.l. n. 112/08 e n. 200/2008): l'abrogazione espressa
incide, infatti, positivamente sia sui costi di inserimento delle
leggi nella banca dati pubblica di prossima istituzione sia sulla
gestione cartacea e sulla manutenzione delle disposizioni
normative, effettuata dalle amministrazioni competenti.
La riduzione complessiva degli oneri amministrativi connessi
all'inserimento in banca dati, alla manutenzione delle leggi ed ai
costi di stampa e diffusione delle medesime è stimabile in circa
2.100 Euro a legge (200 Euro per l'inserimento nella costituenda
banca dati, 1.900 Euro per gli altri costi annuali di
manutenzione), per cui il mancato inserimento nel novero delle
leggi vigenti di circa 36.000 leggi obsolete, abrogate
espressamente, comporta un risparmio di circa 75,6 Milioni di Euro
annui.
Art. 25
Taglia-oneri amministrativi (con estensione al livello regionale e
locale)
La norma prevede l'adozione di un programma per la misurazione
degli oneri e la conseguente riduzione degli stessi del 25% entro
l'anno 2012. È prevista, inoltre, l'adozione di regolamenti
contenenti gli interventi normativi finalizzati a ridurre gli oneri
gravanti sulle imprese.
La Commissione europea ha stimato per l'Italia un ammontare
totale annuo di oneri amministrativi (comprensivo degli oneri
derivanti da tutti i livelli di governo) pari a circa il 4,6% del
PIL, che equivale a un costo annuale per le imprese tra i 70 e i 75
miliardi di Euro. La riduzione del 25% prevista dall'art. 25 (da
effettuarsi a seguito di misurazione e da conseguirsi su almeno tre
anni, a decorrere dal 2009) corrisponde a un risparmio annuo a
regime pari a circa 18 miliardi di euro.
Per dare poi un ordine di grandezza degli effetti della norma
proposta a livello regionale/locale, si ipotizza in via prudenziale
che la quota di oneri riferibili a questi livelli di governo sia
pari al 30%[1] e che quindi tale applicazione comporti un risparmio
annuo per le imprese entro il 2012 di circa 5 miliardi di euro (da
considerarsi a scomputo dei 18 miliardi). Una stima più precisa
degli oneri amministrativi e della loro ripartizione tra i diversi
livelli di governo potrà essere realizzata solo con il
completamento delle attività di misurazione previsto dalla norma in
questione.
Alcuni di questi risparmi sono già oggi realtà: quelli in
materia di trattamento dei dati personali (cfr. art. 29) e di
adempimenti in materia di lavoro (cfr. artt. da 39 a 41). Per gli
altri è già stata avviata la programmazione insieme con il
Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art. 26
Taglia-enti
La disposizione prevede l'abrogazione e il riordino di alcuni
enti pubblici non economici considerati "inutili".
In sede di attuazione di tale norma, in data 19 novembre 2009, è
stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che ha ritenuto di escludere dalla soppressione solo nove Enti
(Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio gas di petrolio
liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI, Ente teatrale italiano - ETI, Istituto
italiano per l'Africa e l'Oriente - ISIAO, Lega italiana per la
lotta ai tumori - LILT, Unione Nazionale Ufficiali in congedo -
UNUCI).
Sono stati, altresì, già sottoposti a riordino svariati Enti,
tra i quali:
- gli enti vigilati dal Ministero della Difesa (Lega navale
italiana, Unione italiana tiro a segno - UITS, Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia - UNUCI);
- le sei Casse militari, che sono state accorpate in una sola
entità organizzativa;
- il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione - CNIPA;
- l'Ente "Vittoriale degli Italiani".
Art. 27
Taglia-carta
La norma prevede una significativa riduzione dei costi prima
sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti
in cartaceo, compresi gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale,
sostituiti da abbonamenti telematici.
Art. 29
Trattamento dei dati personali
Viene abolita la tenuta del documento programmatico sulla
sicurezza attraverso l'introduzione, in via sostitutiva,
dell'obbligo di autocertificare l'osservanza delle regole di
sicurezza sulla privacy. Tale misura si riferisce esclusivamente
ai soggetti che trattano dati non sensibili ovvero a coloro
che trattano dati dei propri dipendenti relativi allo stato di
salute o all'adesione ad organizzazioni sindacali. Per ridurre gli
adempimenti in materia, inoltre, vengono semplificati i contenuti
del documento informatico con cui si provvede a notificare al
Garante della privacy il trattamento dei dati personali cui si
intende procedere.
I benefici
La misura adottata consente secondo le previsioni un serio
abbattimento dei costi amministrativi in materia di privacy.
Il totale dei relativi costi amministrativi, per il sistema
delle piccole e medie imprese italiane (imprese con addetti da 0 a
249, ca. 4,5 milioni di unità), ammonta a circa 350 milioni di Euro
(sui 75 miliardi di Euro di costi amministrativi). La stima dei
risparmi annui relativi a questa specifica azione di
semplificazione è pari a circa 170 Milioni di euro.
Art. 30
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione
La norma semplifica la disciplina dei controlli sulle imprese
soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata ai
sensi delle norme tecniche europee ed internazionali (ad esempio
certificazioni ISO 14001 o EMAS). Con tale misura si attribuisce ai
controlli periodici svolti dagli enti certificatori un valore
sostitutivo rispetto ad ogni altro controllo amministrativo o
verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Vengono
mantenuti solo i controlli amministrativi diretti ad accertare la
validità della certificazione.
I benefici
Eliminare le duplicazioni nei controlli consente di ridurre gli
oneri sottesi a tale attività, senza alterare i livelli di tutela
che devono essere garantiti in base alla disciplina nazionale e
comunitaria. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento
attuativo, sarà possibile una misurazione specifica degli effetti
economici.
Art. 31
Durata e rinnovo della carta d'identità
Viene prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità delle
carte d'identità che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovranno
essere munite - oltre che della fotografia - anche delle impronte
digitali della persona a cui si riferiscono. Per semplificare
ulteriormente i rapporti tra cittadini e amministrazione, è
previsto che i Comuni informino gli interessati della data di
scadenza del documento almeno novanta giorni prima.
I benefici
La norma produce una diminuzione della frequenza e del numero
delle procedure di rinnovo delle carte di identità con la
conseguente riduzione dei costi amministrativi connessi.
Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi
per i cittadini inerenti tale procedura che riguarda i cittadini.
Preliminarmente si può dire che l'azione di rinnovo delle carte
d'identità riguarda diversi milioni di soggetti ogni anno e che una
stima orientativa è pari a 30 milioni di Euro. Pertanto,
l'elevazione della durata della carta d'identità da 5 a 10 anni
consente di stimare un risparmio annuo pari a circa 15 Milioni di
Euro.
Art. 32
Strumenti di pagamento
La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al
portatore viene elevata da 5.000 a 12.500 euro.
Viene inoltre abolito l'obbligo per i lavoratori autonomi di
tenere un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare
per la gestione dell'attività professionale.
Art. 33
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti
fornitori
Con la disposizione è stato abrogato l'elenco dei clienti e dei
fornitori ed è stata introdotta l'anticipazione della pubblicazione
degli studi di settore.
Art. 35
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
Vengono eliminati alcuni inutili appesantimenti della disciplina
in materia, senza creare alcun vulnus nelle garanzie di sicurezza
dell'immobile. In particolare, viene abolito l'obbligo di
conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché
del libretto di uso e manutenzione. Scompare anche l'obbligo di
allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di
compravendita di immobili che ne siano già dotati. Ulteriori
semplificazioni degli adempimenti in materia di installazione degli
impianti saranno realizzate con appositi decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, di prossima adozione.
I benefici
Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi
per i cittadini e le imprese. Si sono, però, effettuate delle stime
preliminari che evidenziano come, per i soli adempimenti
informativi inerenti la parte "energia elettrica", il costo per
atto sia mediamente pari a € 300, costituiti dai costi della
certificazione probatoria (circa 180 euro) nonché dal costo del
lavoro impiegato (2 H) e dei relativi overheads. Il totale degli
atti è pari a oltre 3 milioni. La norma prevede la semplificazione
della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici e in particolare abroga l'obbligo della conservazione
della documentazione cartacea che costituisce un tipico obbligo
informativo. Il costo medio unitario di 300 euro viene
cancellato.
Anche solo considerando questi elementi, il risparmio totale per
tutti gli atti (venditore-compratore e locatore-conduttore), pari a
circa tre milioni, è quindi stimabile in oltre 900 milioni di
Euro.
Art. 36
Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di
partecipazioni societarie
Si introduce la possibilità che gli atti di trasferimento di
quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata
vengano sottoscritti con firma digitale e depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese a cura di intermediari
abilitati. Questi ultimi sono i soggetti iscritti negli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati
dai legali rappresentanti della società. Con tale previsione, la
cessione di quote delle s.r.l. non è più esclusiva prerogativa del
notaio autenticante.
I benefici
Consistono in significativi risparmi per cittadini ed imprese e
nell'accelerazione dei tempi di produzione degli effetti del
trasferimento.
Non è disponibile una rilevazione puntuale e quindi una stima
dei costi per le imprese inerenti questa specifica attività di
semplificazione. Esiste altresì una valutazione dedotta dalla
stampa specializzata dove si rileva un ammontare di 150.000
operazioni annue dal costo unitario di ca. € 2.000. Il volume
complessivo del costo di tale procedura è pari a 300 Milioni di
euro.
L'art. 36 liberalizza il trasferimento delle quote di s.r.l. Gli
atti di cessione non sono più una esclusiva dei notai e sono
sottoscritti in forma digitale. Significativi i risparmi per
cittadini e le imprese. Laddove si stimi che cittadini e imprese si
rivolgano per tale atto a intermediari alternativi ai notai e che
la tariffa media per tale prestazione sia oltre la metà di quella
notarile, il risparmio stimato è pari a 200 Milioni di Euro.
Art. 37
Certificazioni e prestazioni sanitarie
Per semplificare le pratiche sanitarie e garantire più elevati
livelli di tutela della salute dei cittadini, viene prevista la
futura abrogazione delle norme che prevedono adempimenti formali
non necessari. A tal fine sarà adottato un decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa.
I benefici
Il beneficio consiste nella riduzione degli adempimenti e degli
oneri in materia sanitaria, lasciando inalterata la disciplina
sulla sicurezza sul lavoro.
Art. 38
Impresa in un giorno
Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo
svolgimento delle attività imprenditoriali, viene previsto il
riordino della disciplina dello sportello unico delle attività
produttive, da attuarsi mediante regolamento di delegificazione
adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del
Ministro della semplificazione amministrativa e del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
Lo schema di regolamento attuativo è all'esame delle Regioni, delle
Autonomie locali e delle categorie produttive interessate.
I benefici
Lo sportello unico diverrà l'unico punto di riferimento per le
vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva
dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento. Sarà possibile avviare immediatamente l'attività
d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di
inizio attività, con rilascio da parte dello sportello unico di una
ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio.
Non è disponibile una rilevazione puntuale sebbene si stimi che
i tempi di attesa media potranno ridursi del 70%.
Art. 39, Art. 40, Art. 41
(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di
lavoro; Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti
formali; Modifiche alla disciplina in materia di orario di
lavoro)
La principale novità è l'istituzione del libro unico del lavoro,
che sostituisce i precedenti libri matricola e paga (sezione paga e
sezione presenze). Nel libro unico del lavoro devono essere
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo e devono essere indicati i dati essenziali relativi al
rapporto di lavoro instaurato. Il libro unico, che deve essere
aggiornato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento,
può essere tenuto anche su supporto magnetico come previsto dal
decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, del 9 luglio 2008.
I documenti obbligatori, inoltre, possono essere tenuti,
per conto del datore di lavoro, presso lo studio di consulenti del
lavoro o di altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti,
ragionieri e periti commerciali), previa comunicazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro.
Ulteriori semplificazioni riguardano le comunicazioni da fornire
ai lavoratori all'atto dell'assunzione, il collocamento
obbligatorio dei disabili, l'organizzazione del lavoro per alcuni
settori (ad esempio autotrasporto, gente di mare).
I benefici
Svecchiamento della disciplina sui libri obbligatori, in modo da
renderla compatibile con le esigenze della moderna realtà
imprenditoriale. L'introduzione di modalità semplificate di tenuta
dei documenti, oltre ad alleggerire gli oneri a carico dei datori
di lavoro, facilita l'attività degli organi di vigilanza, con
indubbi vantaggi sul piano del potenziamento dei controlli.
Le norme introducono misure di semplificazione in materia di
adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei
rapporti di lavoro, anche attraverso l'istituzione del libro unico
del lavoro; inoltre è previsto che i documenti dei datori di lavoro
possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro e
contiene, inoltre, altre semplificazioni di adempimenti formali in
materia di lavoro; infine sono state introdotte modifiche alla
disciplina in materia di orario di lavoro.
(Area lavoro). Il totale dei relativi costi amministrativi, per
il sistema delle piccole e medie imprese italiane ammonta a circa
6,3 miliardi di Euro (sui 75 miliardi di Euro di costi
amministrativi). La stima dei risparmi annui relativi a questa
specifica azione di semplificazione è pari a circa 3,5 Miliardi di
euro.
Art. 43
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e
di sviluppo d'impresa
È prevista la futura concessione di agevolazioni finanziarie per
sostenere gli investimenti privati in particolari settori
produttivi, prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno. La gestione
degli interventi di sostegno ed il conseguente monitoraggio saranno
affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A., vigilata dal Ministero dello
sviluppo economico. Saranno inoltre introdotti: una procedura
accelerata per lo svolgimento di conferenze di servizi finalizzate
all'avvio degli investimenti ed alla programmazione delle opere
infrastrutturali complementari; meccanismi sostitutivi per
semplificare il rilascio di provvedimenti autorizzatori.
I benefici
Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, mediante
interventi statali che saranno adottati in piena cooperazione con
le Regioni e gli enti locali interessati.
Art. 44
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all'editoria
Viene prevista la delegificazione della disciplina relativa
all'erogazione dei contributi nel settore editoria. Con il
regolamento di riordino saranno introdotte misure dirette a
semplificare la documentazione necessaria per accedere ai
contributi ed i relativi criteri di calcolo. Sarà inoltre snellito
ed accelerato il procedimento, anche mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e la previsione del termine massimo di un
anno per l'erogazione effettiva.
Lo schema di regolamento attuativo è stato già predisposto in
cooperazione con il Dipartimento per l'editoria della Presidenza
del Consiglio, anche consultando i soggetti interessati, e verrà
presto inoltrato al Consiglio di Stato per il necessario
parere.