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Gli interventi di semplificazione

Scheda d.l. n. 185/2008

Interventi contenuti nel d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009

Art. 3

Blocco e riduzione delle tariffe

Viene sospesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad adeguare in aumento diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Viene bloccata inoltre, fino al 30 aprile 2009, la riscossione del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali.

Nei settori dell'energia elettrica e del gas, viene esteso l'ambito di applicazione della tariffa elettrica agevolata ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, per le quali è necessario utilizzare apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica. Viene attribuito, infine, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di monitorare l'andamento dei prezzi della fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel mercato interno, in relazione alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

I commi da 10 a 13 operano una riforma del mercato elettrico, per ovviare alle profonde distorsioni caratterizzanti il mercato italiano dell'elettricità. Tra queste:

  • il sistema del prezzo marginale riferito al "mercato del giorno prima";
  • l'assenza di poteri di intervento dell'Autorità in caso di distorsioni della concorrenza;
  • le anomalie nei "servizi di dispacciamento";
  • la disparità tra i prezzi delle varie zone del Paese.

Il 30 aprile 2009 è già entrato in vigore il d.m. attuativo di tale riforma, il quale:

  • crea a breve termine (1° ottobre 2009) un mercato "infragiornaliero", ovvero una piattaforma commerciale, che si aggiunge al "mercato del giorno prima", la quale aumenta la flessibilità degli scambi e la dimensione competitiva del mercato, nella prospettiva di adeguare il mercato e di superare definitivamente il sistema passando, nel tempo, al modello del "prezzo marginale";
  • crea dal 1° gennaio 2010 un mercato per i "servizi di dispacciamento", che dovrebbe ottimizzare il costo delle congestioni tra le diverse aree del Paese (ferma restando ovviamente la necessità di eliminare del tutto queste congestioni con nuovi interventi sulla rete);
  • potenzia i "mercati a termine" fisici e finanziari, portando la piattaforma commerciale italiana in linea con quella degli altri Paesi europei. Oggi, prima del decreto, i contratti a termine vengono stabiliti con riferimento al prezzo spot della borsa elettrica (che tende sempre ad innalzarsi al momento della loro conclusione); in futuro, il cliente potrà sottoscrivere tali contratti trovando un esplicito riferimento in una apposita piattaforma commerciale per gli scambi di energia a termine;
  • assicura dal 20 maggio 2009, la trasparenza dei dati, consentendo la loro conoscenza dopo 7 giorni (oggi si conosce tutto soltanto un anno dopo);
  • consente all'Autorità per l'energia di adottare "rimedi strutturali" per rimuovere le condotte distorsive della concorrenza (ad es., se in una zona un impianto esercita un ruolo da monopolista, l'Autorità può d'ufficio fissare un prezzo più basso).

Art. 16

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Comma 6 - Posta elettronica certificata (PEC)

L'utilizzo della posta elettronica certificata diventa un obbligo per diverse categorie di soggetti ed in primo luogo per la pubblica amministrazione. Ogni amministrazione, infatti, deve istituire un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà pubblicato in un elenco telematico a cura del CNIPA. Anche le imprese costituite in forma societaria devono indicare il proprio indirizzo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e tale operazione è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Analoga previsione per i professionisti iscritti in albi, così come già disposto per gli avvocati ai sensi dell'art. 51 del decreto legge 112/2008.

La fine della fase transitoria per il completo adeguamento a tale normativa è fissata per la fine dell'anno 2011.

I benefici

Con la dematerializzazione dei documenti e l'utilizzo della posta elettronica certificata, la comunicazione tra soggetti pubblici e privati diventa più veloce e sicura. Evidenti i risparmi economici legati all' annullamento dei costi per le raccomandate con ricevuta di ritorno.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting il risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese è di 908 milioni di euro annui.

Comma 12 - Conservazione ottica sostitutiva

Viene potenziato il ricorso alla gestione elettronica dei documenti, prevedendo che la copia su supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale cartaceo (documento analogico), purché la conformità sia attestata dal responsabile della conservazione mediante l'uso della firma digitale. Rispetto alla normativa previgente, viene soppressa la distinzione tra originali unici e non unici con il conseguente venir meno dell'onere di far autenticare il documento da un notaio o altro pubblico ufficiale. Tale adempimento persiste soltanto per alcune tipologie di documenti originali unici caratterizzati da particolari profili di interesse pubblico.

I benefici

Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, le pubbliche amministrazioni e, in generale, per i soggetti tenuti per legge alla conservazione di atti e documenti. Evidenti i risparmi derivanti dall'annullamento dei costi di acquisto del materiale cartaceo e dei costi degli spazi occupati.

La misurazione del complesso dei vantaggi derivanti dalla possibilità di sostituzione della documentazione cartacea di fatto non è possibile in modo puntuale, ancorché i potenziali vantaggi indiretti di sicuro rilievo sono i seguenti:

  • aumento della possibilità di trasmettere la documentazione per via telematica e quindi, senza costi; 
  • riduzione dei rischi di smarrimento;
  • miglioramento della gestione della documentazione.

Altresì, è possibile stimare il vantaggio diretto derivante dalla possibilità di conservazione ottica dei documenti, e riconducibile al risparmio conseguibile nella fase di archiviazione della documentazione. Tale stima si desume avendo come base di riferimento le rilevazioni eseguite dal progetto Misurazione Oneri Amministrativi - Funzione Pubblica, dove è stato quantificato l'onere medio dell'archiviazione. Estendendo le stime MOA al complesso degli oneri amministrativi del nostro paese, per i quali si considera la stima della Commissione europea del 4,7% del PIL, otteniamo una stima complessiva dello 0,22% del PIL.

Ovviamente la norma in oggetto non eliminerebbe tout court l'onere dell'archiviazione per almeno due motivi:

  • non vale per tutta la documentazione (essendovi la riserva al comma 2) e comunque parte della documentazione poteva già essere detenuta in forma digitale;
  • anche l'archiviazione elettronica comporta dei costi.

Una misura prudenziale della stima del risparmio sta tra il 20 e il 25% degli oneri totali dell'archiviazione, ovvero lo 0,05% circa del PIL. In termini monetari si tratterebbe di circa 750 milioni di euro l'anno. Da notare che questa stima non comprende l'eventuale risparmio derivante dalla informatizzazione di tutto l'archivio presso le imprese (che comunque comporta un costo non trascurabile per l'impresa stessa) ma solo della nuova documentazione che annualmente viene prodotta dal sistema delle imprese.

La società specializzata NetConsulting ha individuato analiticamente una parte di tali risparmi, elencando alcune voci di costi futuri che si elimineranno con la conservazione ottica sostitutiva (ad es., i costi per l'acquisto di libri e registri, per il personale addetto alla conservazione etc.), ma senza considerare tra i risparmi altre voci di ulteriore risparmio come, ad esempio, quello derivante dall'informatizzazione degli archivi cartacei esistenti e dalla rimozione delle strutture logistiche e materiali - stanze, armadi, etc. - oggi ad essi dedicate. Comunque, anche solo considerando i mancati costi futuri le stime operate da NetConsulting prevedono un risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese di 397 milioni di euro.

 

Comma 12 bis - Documentazione informatica

La possibilità di tenuta informatica dei libri, registri, scritture e documentazione di impresa consente un sostanziale miglioramento dell'efficienza nei processi e nell'organizzazione di impresa. Con riferimento ai soli libri obbligatori ai sensi del codice civile e tenendo conto che per alcuni di essi permangono obblighi di tenuta cartacea ai fini della normativa fiscale, la norma consente un potenziale eliminazione dei degli oltre 100.000 procedimenti legati alla presentazione dei modelli per la vidimazione dei libri e una riduzione dei costi amministrativi per le imprese legati alla gestione del cartaceo, alla conservazione e al pagamento di diritti di segreteria per un importo complessivo annuo pari a circa 105 milioni di euro.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno arrivare a 10,5 miliardi di euro.

Comma 12 quater - Abolizione libro soci e obbligo trasmissione elenco soci

Con alcune novelle al codice civile, vengono semplificate le modalità di tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e degli altri documenti di impresa. Il documento cartaceo viene sostituito, con la medesima efficacia probatoria, da quello informatico. Viene abolito l'obbligo di tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata. Conseguentemente, il trasferimento delle partecipazioni societarie produce effetto a decorrere dal deposito dell'atto presso il registro delle imprese (invece che dall'iscrizione del socio). Viene meno altresì l'obbligo di trasmettere, in sede di deposito dell'ultimo bilancio approvato, l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

I benefici

L'abolizione del libro soci comporta significativi risparmi per le imprese, anche in relazione ai costi derivanti da diritti di segreteria e imposte di bollo dovuti alle Camere di commercio.

L'abolizione del libro soci si pone nell'ottica di evitare alle imprese di essere obbligate più volte a ottemperare allo stesso obbligo informativo, dal momento che tale libro contiene unicamente informazioni già desumibili dal registro delle imprese. La sua abolizione consente alle 1,2 mn di s.r.l. esistenti in Italia di non dover più ottemperare a tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla sua tenuta, con conseguente riduzione degli oneri correlati a tali adempimenti. Con riferimento a questi ultimi, è possibile stimare in 5,2 milioni di euro annui i risparmi a cui le s.r.l. dovranno fare fronte a seguito dell'abolizione del libro soci. La quantificazione dei minori costi è stata effettuata tenendo conto dei soli oneri correlati all'imposta di bollo e all'aggiornamento del libro.

L'abolizione del libro soci comporta anche l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione dell'elenco soci alla CCIAA, la cui semplificazione è giustificata che l'informazione è già disponibile presso il registro delle imprese. In ragione di ciò si elimina la compilazione e l'invio annuali di 188.000 elenchi, nonché minori oneri amministrativi per le SRL, quantificabili complessivamente in circa 5,7 milioni di euro annui.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno arrivare a 200 milioni di euro l'anno.

Art. 16-bis

Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

Comma 6 - Trasmissione telematica certificati

Non esiste una rilevazione puntuale dei risparmi collegabili a questo intervento. Esiste, però, una valutazione effettuata dall'Osservatorio sul documento digitale (di cui non è possibile, allo stato, verificare completamente l'attendibilità), in cui sono indicati potenziali risparmi legati a questa misura pari a 472,5 milioni di Euro, inerenti la trasmissione telematica dei certificati tra le Amministrazioni Pubbliche e connessi alla dematerializzazione dei circa 35 milioni di certificati prodotti annualmente dalla PA.

Commi 11 e 12 - Comunicazione semplificata all'INPS dei datori di lavoro domestico e sua trasmissione alle altre amministrazioni pubbliche

Con una deroga alla disciplina vigente, viene eliminato l'obbligo di comunicare ai competenti centri per l'impiego l'assunzione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro del personale domestico. Il datore di lavoro domestico deve presentare le comunicazioni soltanto all'Inps, con modalità semplificate, assolvendo a tutti gli obblighi nei confronti degli altri soggetti pubblici coinvolti (Inail, Uffici territoriali di Governo, Direzioni del Lavoro, Centri per l'impiego).

I benefici

Si eliminano gli adempimenti inutili e le duplicazioni concentrando la competenza in capo ad un solo organo. Si semplificano gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

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