Scheda d.l. n. 185/2008
Interventi contenuti nel d.l. n. 185/2008, convertito
dalla legge n. 2/2009
Art. 3
Blocco e riduzione delle tariffe
Viene sospesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto e sino al 31 dicembre 2009, l'efficacia delle norme statali
che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad adeguare in
aumento diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di
inflazione o ad altri meccanismi automatici. Viene bloccata
inoltre, fino al 30 aprile 2009, la riscossione del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali.
Nei settori dell'energia elettrica e del gas, viene esteso
l'ambito di applicazione della tariffa elettrica agevolata ai
clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, per le quali è
necessario utilizzare apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate ad energia elettrica. Viene attribuito, infine,
all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di
monitorare l'andamento dei prezzi della fornitura di energia
elettrica e di gas naturale nel mercato interno, in relazione alla
diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.
I commi da 10 a 13 operano una riforma del mercato elettrico,
per ovviare alle profonde distorsioni caratterizzanti il mercato
italiano dell'elettricità. Tra queste:
- il sistema del prezzo marginale riferito al "mercato del giorno
prima";
- l'assenza di poteri di intervento dell'Autorità in caso di
distorsioni della concorrenza;
- le anomalie nei "servizi di dispacciamento";
- la disparità tra i prezzi delle varie zone del Paese.
Il 30 aprile 2009 è già entrato in vigore il d.m. attuativo di
tale riforma, il quale:
- crea a breve termine (1° ottobre 2009) un mercato
"infragiornaliero", ovvero una piattaforma commerciale, che si
aggiunge al "mercato del giorno prima", la quale aumenta la
flessibilità degli scambi e la dimensione competitiva del mercato,
nella prospettiva di adeguare il mercato e di superare
definitivamente il sistema passando, nel tempo, al modello del
"prezzo marginale";
- crea dal 1° gennaio 2010 un mercato per i "servizi di
dispacciamento", che dovrebbe ottimizzare il costo delle
congestioni tra le diverse aree del Paese (ferma restando
ovviamente la necessità di eliminare del tutto queste congestioni
con nuovi interventi sulla rete);
- potenzia i "mercati a termine" fisici e finanziari, portando la
piattaforma commerciale italiana in linea con quella degli altri
Paesi europei. Oggi, prima del decreto, i contratti a termine
vengono stabiliti con riferimento al prezzo spot della borsa
elettrica (che tende sempre ad innalzarsi al momento della loro
conclusione); in futuro, il cliente potrà sottoscrivere tali
contratti trovando un esplicito riferimento in una apposita
piattaforma commerciale per gli scambi di energia a termine;
- assicura dal 20 maggio 2009, la trasparenza dei dati,
consentendo la loro conoscenza dopo 7 giorni (oggi si conosce tutto
soltanto un anno dopo);
- consente all'Autorità per l'energia di adottare "rimedi
strutturali" per rimuovere le condotte distorsive della concorrenza
(ad es., se in una zona un impianto esercita un ruolo da
monopolista, l'Autorità può d'ufficio fissare un prezzo più
basso).
Art. 16
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle
imprese
Comma 6 - Posta elettronica certificata
(PEC)
L'utilizzo della posta elettronica certificata diventa un
obbligo per diverse categorie di soggetti ed in primo luogo per la
pubblica amministrazione. Ogni amministrazione, infatti, deve
istituire un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà
pubblicato in un elenco telematico a cura del CNIPA. Anche le
imprese costituite in forma societaria devono indicare il proprio
indirizzo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e
tale operazione è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria. Analoga previsione per i professionisti iscritti in
albi, così come già disposto per gli avvocati ai sensi dell'art. 51
del decreto legge 112/2008.
La fine della fase transitoria per il completo adeguamento a
tale normativa è fissata per la fine dell'anno 2011.
I benefici
Con la dematerializzazione dei documenti e l'utilizzo della
posta elettronica certificata, la comunicazione tra soggetti
pubblici e privati diventa più veloce e sicura. Evidenti i risparmi
economici legati all' annullamento dei costi per le raccomandate
con ricevuta di ritorno.
Secondo le stime operate dalla società specializzata
NetConsulting il risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese è
di 908 milioni di euro annui.
Comma 12 - Conservazione ottica sostitutiva
Viene potenziato il ricorso alla gestione elettronica dei
documenti, prevedendo che la copia su supporto informatico
sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale cartaceo
(documento analogico), purché la conformità sia attestata dal
responsabile della conservazione mediante l'uso della firma
digitale. Rispetto alla normativa previgente, viene soppressa la
distinzione tra originali unici e non unici con il conseguente
venir meno dell'onere di far autenticare il documento da un notaio
o altro pubblico ufficiale. Tale adempimento persiste soltanto per
alcune tipologie di documenti originali unici caratterizzati da
particolari profili di interesse pubblico.
I benefici
Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, le
pubbliche amministrazioni e, in generale, per i soggetti tenuti per
legge alla conservazione di atti e documenti. Evidenti i risparmi
derivanti dall'annullamento dei costi di acquisto del materiale
cartaceo e dei costi degli spazi occupati.
La misurazione del complesso dei vantaggi
derivanti dalla possibilità di sostituzione della documentazione
cartacea di fatto non è possibile in modo puntuale, ancorché i
potenziali vantaggi indiretti di sicuro rilievo sono i
seguenti:
-
aumento della
possibilità di trasmettere la documentazione per via telematica e
quindi, senza costi;
-
riduzione dei
rischi di smarrimento;
-
miglioramento
della gestione della documentazione.
Altresì, è possibile stimare il vantaggio diretto
derivante dalla possibilità di conservazione ottica dei documenti,
e riconducibile al risparmio conseguibile nella fase di
archiviazione della documentazione. Tale stima si desume avendo
come base di riferimento le rilevazioni eseguite dal progetto
Misurazione Oneri Amministrativi - Funzione Pubblica, dove è stato
quantificato l'onere medio dell'archiviazione. Estendendo le stime
MOA al complesso degli oneri amministrativi del nostro paese, per i
quali si considera la stima della Commissione europea del 4,7% del
PIL, otteniamo una stima complessiva dello 0,22% del PIL.
Ovviamente la norma in oggetto non eliminerebbe
tout court l'onere dell'archiviazione per almeno due
motivi:
-
non vale per tutta
la documentazione (essendovi la riserva al comma 2) e comunque
parte della documentazione poteva già essere detenuta in forma
digitale;
-
anche
l'archiviazione elettronica comporta dei costi.
Una misura prudenziale della stima del risparmio
sta tra il 20 e il 25% degli oneri totali dell'archiviazione,
ovvero lo 0,05% circa del PIL. In termini monetari si tratterebbe
di circa 750 milioni di euro l'anno. Da notare che
questa stima non comprende l'eventuale risparmio derivante dalla
informatizzazione di tutto l'archivio presso le imprese (che
comunque comporta un costo non trascurabile per l'impresa stessa)
ma solo della nuova documentazione che annualmente viene prodotta
dal sistema delle imprese.
La società specializzata NetConsulting ha
individuato analiticamente una parte di tali risparmi,
elencando alcune voci di costi futuri che si
elimineranno con la conservazione ottica sostitutiva (ad es., i
costi per l'acquisto di libri e registri, per il personale addetto
alla conservazione etc.), ma senza considerare tra i risparmi altre
voci di ulteriore risparmio come, ad esempio, quello derivante
dall'informatizzazione degli archivi cartacei esistenti e dalla
rimozione delle strutture logistiche e materiali - stanze, armadi,
etc. - oggi ad essi dedicate. Comunque, anche solo considerando i
mancati costi futuri le stime operate da NetConsulting prevedono un
risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese di 397 milioni di
euro.
Comma 12 bis - Documentazione informatica
La possibilità di tenuta informatica dei libri, registri,
scritture e documentazione di impresa consente un sostanziale
miglioramento dell'efficienza nei processi e nell'organizzazione di
impresa. Con riferimento ai soli libri obbligatori ai sensi del
codice civile e tenendo conto che per alcuni di essi permangono
obblighi di tenuta cartacea ai fini della normativa fiscale, la
norma consente un potenziale eliminazione dei degli oltre 100.000
procedimenti legati alla presentazione dei modelli per la
vidimazione dei libri e una riduzione dei costi amministrativi per
le imprese legati alla gestione del cartaceo, alla conservazione e
al pagamento di diritti di segreteria per un importo complessivo
annuo pari a circa 105 milioni di euro.
Secondo le stime operate dalla società specializzata
NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno
arrivare a 10,5 miliardi di euro.
Comma 12 quater - Abolizione libro soci e obbligo
trasmissione elenco soci
Con alcune novelle al codice civile, vengono semplificate le
modalità di tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e
degli altri documenti di impresa. Il documento cartaceo viene
sostituito, con la medesima efficacia probatoria, da quello
informatico. Viene abolito l'obbligo di tenuta del libro soci per
le società a responsabilità limitata. Conseguentemente, il
trasferimento delle partecipazioni societarie produce effetto a
decorrere dal deposito dell'atto presso il registro delle imprese
(invece che dall'iscrizione del socio). Viene meno altresì
l'obbligo di trasmettere, in sede di deposito dell'ultimo bilancio
approvato, l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti
sulle partecipazioni sociali.
I benefici
L'abolizione del libro soci comporta significativi risparmi per
le imprese, anche in relazione ai costi derivanti da diritti di
segreteria e imposte di bollo dovuti alle Camere di commercio.
L'abolizione del libro soci si pone nell'ottica di evitare alle
imprese di essere obbligate più volte a ottemperare allo stesso
obbligo informativo, dal momento che tale libro contiene unicamente
informazioni già desumibili dal registro delle imprese. La sua
abolizione consente alle 1,2 mn di s.r.l. esistenti in Italia
di non dover più ottemperare a tutti gli adempimenti amministrativi
connessi alla sua tenuta, con conseguente riduzione degli oneri
correlati a tali adempimenti. Con riferimento a questi ultimi, è
possibile stimare in 5,2 milioni di euro annui i risparmi a cui le
s.r.l. dovranno fare fronte a seguito dell'abolizione del libro
soci. La quantificazione dei minori costi è stata effettuata
tenendo conto dei soli oneri correlati all'imposta di bollo e
all'aggiornamento del libro.
L'abolizione del libro soci comporta anche l'eliminazione
dell'obbligo di trasmissione dell'elenco soci alla CCIAA, la cui
semplificazione è giustificata che l'informazione è già disponibile
presso il registro delle imprese. In ragione di ciò si elimina la
compilazione e l'invio annuali di 188.000 elenchi, nonché minori
oneri amministrativi per le SRL, quantificabili complessivamente in
circa 5,7 milioni di euro annui.
Secondo le stime operate dalla società specializzata
NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno
arrivare a 200 milioni di euro l'anno.
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le
imprese
Comma 6 - Trasmissione telematica
certificati
Non esiste una rilevazione puntuale dei risparmi collegabili a
questo intervento. Esiste, però, una valutazione effettuata
dall'Osservatorio sul documento digitale (di cui non è possibile,
allo stato, verificare completamente l'attendibilità), in cui sono
indicati potenziali risparmi legati a questa misura pari a 472,5
milioni di Euro, inerenti la trasmissione telematica dei
certificati tra le Amministrazioni Pubbliche e connessi alla
dematerializzazione dei circa 35 milioni di certificati prodotti
annualmente dalla PA.
Commi 11 e 12 - Comunicazione semplificata all'INPS dei
datori di lavoro domestico e sua trasmissione alle altre
amministrazioni pubbliche
Con una deroga alla disciplina vigente, viene eliminato
l'obbligo di comunicare ai competenti centri per l'impiego
l'assunzione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro
del personale domestico. Il datore di lavoro domestico deve
presentare le comunicazioni soltanto all'Inps, con modalità
semplificate, assolvendo a tutti gli obblighi nei confronti degli
altri soggetti pubblici coinvolti (Inail, Uffici territoriali di
Governo, Direzioni del Lavoro, Centri per l'impiego).
I benefici
Si eliminano gli adempimenti inutili e le duplicazioni
concentrando la competenza in capo ad un solo organo. Si
semplificano gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.