Legge n. 99/2009
Legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31
luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136
[…]
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di
incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di
interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno
energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia
energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare
urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo
nazionale, con particolare riferimento agli interventi da
realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate
nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione
viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e
d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il
Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano
in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile,
assicurando l'integrazione delle attività economiche con le
esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di
riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del
presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno
delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare
riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita
unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti
per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino
della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi
per lo sviluppo del territorio, degli interventi di
reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la
ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di
competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione delle attività economiche, con particolare
riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di
concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso
ai sistemi di informatizzazione, nonchè attraverso sistemi quali
buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di
incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo
economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione
dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di
riferimento;
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti
attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli
interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attività di programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente
gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro
normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio,
verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi
sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di
crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti
industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione
degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè
destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di
risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già
destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario,
di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla
creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori
ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo
convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera
l), è condizionata al previo reperimento delle risorse con
legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali
termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime
modalità di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi
restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del
presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui
all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori
per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane
al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione
territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la
seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro
dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che
il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo
economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo
per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi
interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli
obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno
prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni
revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i
rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati
permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro
delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate,
purchè ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di
mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono
in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici.
[…]
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle
prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle
imprese)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli
adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e
secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali
che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di
impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo
svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo
V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione
di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i
quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che
devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in
base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non
individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche
contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una
raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la
medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina
di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui
all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e
del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi,
possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura
previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del
presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro
competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove
o maggiori spese nè minori entrate per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e
certificazioni dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori
da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di
servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di
evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo
delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata
dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando,
in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per
l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle
procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in
atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le certificazioni la cui
presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle
assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma».
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della
tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le
singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese
concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i
periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi
contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari»
sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con
patto di riservato dominio, nonchè gli utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria».
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro
automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in
ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto
proprietario del veicolo.
[…]
Art. 10.
(Società cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con
scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso
l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo
comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio
del registro delle imprese determina, nel caso di impresa
cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società
cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice
civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal
comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle
imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative
la comunicazione unica, nonchè la comunicazione della cancellazione
della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione
in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal
suddetto albo.
4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile,
comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione
presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli
strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è
abrogato.
6. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le
parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione
informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare
annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le
notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito di cui all'articolo 2513 del codice,
all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa
comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa
come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali».
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente».
8. All'articolo 2545-octies del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa
a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo
comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima
modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia
emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione
attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti
dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le
risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita
della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della
mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la
quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza
alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione
finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa
come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali».
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche,
gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai
sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla
legge esclusivamente nell'interesse pubblico».
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la
vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi
cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana
di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica,
con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello
sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del
quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi
finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti,
oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento
della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio
derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è
fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di
attività.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è
sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in
occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni
pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato
motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva
l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della
sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
13. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31
dicembre 2004» sono soppresse.
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il
Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono
sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per
gli affari regionali,» sono soppresse.
[…]
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei
prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas
naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente
indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato,
affinchè sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di
servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad
eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al
comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa
ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a
quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In
questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato,
trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine
dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata
esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
[…]
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo
energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse
disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da
esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società
da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo
economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del
Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per
il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di
energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni
di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè per l'espletamento di
attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei
costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori
componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del
Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da
parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000
residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di
potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto
di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la
rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 39, può usufruire per l'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa,
prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami
di azienda della società Sogin Spa ad una o più società,
partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento,
operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per
la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase
transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di
finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una
maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione
della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di
stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un piano straordinario per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e
lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario,
predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in
particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e
l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di
efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova
edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle
iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti
per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi
energetici da parte di categorie professionali, organismi
territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti
fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri
commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di
efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un
ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da
permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione
distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e
l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di
prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta
efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi
e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di
detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il
finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso
civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria
e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e
agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con
particolare riferimento alla microgenerazione distribuita,
all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica
e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del
comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica nè minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile».
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si
provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per
l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati».
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con
fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme,
criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni
responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse
rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le
fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe.
Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la
raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure
standardizzate sono definite nel rispetto dei princìpi della
semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione
amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e
della tutela ambientale, nonchè nel rispetto delle competenze delle
regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di
rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di
dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica
nazionale.
18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società
Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia
elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno
2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno
precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma
18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della
quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del
trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di
sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e
comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione
così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e
l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla
disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli
22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul
posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati
cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia»
e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore
della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote
millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli
intervenuti in assemblea».
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono
soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti:
«comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono
inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento
necessari alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a
costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le
seguenti: «, opere o interventi,»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio
del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni
determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di
costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino
alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la
misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine
di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa
intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i
cui componenti sono designati, in modo da assicurare una
composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole
di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai
componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun
compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i
seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti
nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di
componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere
di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti
di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40
metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti
di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante
denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici.
Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di
linee elettriche, nonchè le norme tecniche per le
costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una
dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e
dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il
rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e
delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad
un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di
ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti
presentati a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente
necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo
economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato
del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da
presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al
regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a
fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in
materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali
modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di
tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono
approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonchè le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli
interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di
trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete
dell'energia prodotta».
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle
relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle
relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione
del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,
che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi
dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e
non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato».
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti
industriali dismessi, nonchè agli impianti di produzione di energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più
decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile
del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime
concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta
temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per
l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.
La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto già previsto
all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo
salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli
investimenti programmati e i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da
prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni,
delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per
l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di
nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad
alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri nè
diretti nè indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del
concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto
di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo
soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del
gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media
temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la
nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi
3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986,
n. 896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale
rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con
provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto
delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e
dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di
intesa».
31. L'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione
e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla
costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento
della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito
di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa
con la regione interessata, previa valutazione di impatto
ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo
di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter,
comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto
di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva
adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione,
concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse
o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con
la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento
comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in
ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini
della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto
obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la
loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano
regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1
considera contestualmente il progetto di variante del piano
regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione
e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli
stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di
concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e costituisce anche approvazione della variante del piano
regolatore portuale».
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è
abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non
è esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente
articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di
un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi
di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di
prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e
geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra
operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le
perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di
ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di
pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto
ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel
rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e
con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio
territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
competente.
81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al
comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di
ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in
virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità
alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di
variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di
un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente
articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con
le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti
significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente
ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi
in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti
e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che
sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione
vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma
82-quater comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma
82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è
indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o
se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede
definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa
la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia».
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti
dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonchè ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il
rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è
soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto
che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un
parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad
istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore
dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonchè l'avvio e il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico
entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a
definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti
di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di
edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio
attività.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
è sostituito dal seguente:
«1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400
metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde,
comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica
complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per
eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo
binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione
territorialmente competente con le modalità previste dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;
b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica
utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque
prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui
realizzare l'impianto».
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole:
«energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con
potenza complessiva superiore a 1 MW»;
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole:
«sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza
complessiva superiore a 1 MW».
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è
soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni
economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del
valore eccedente il costo sostenuto per il consumo
dell'energia».
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo
9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, è sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di
prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti,
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal
Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni
delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti,
è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei
piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati
dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento
delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite
dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne
assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorità nazionale competente»;
c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita
dalla seguente:
«t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso
la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle
riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva
2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge,
altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono
sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare»;
e) il comma 5-ter è abrogato.
[…]
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge
annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli
ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo,
all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo
della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il
Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli
stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il
disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte
sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22
e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonchè alle indicazioni
contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative
indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati,
di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento
alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti
l'esercizio delle attività economiche private, nonchè di garantire
la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma
1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le
proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili
attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni
contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con
esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una
relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai
princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza
e apertura dei mercati, nonchè alle politiche europee in materia di
concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti
nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando
gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli
articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli
ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni
anno».
[…]
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206)
1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal
seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma
2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le
previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente
della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati
cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e
per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa
impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore,
anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette
o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe,
senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni
azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo
titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione,
contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche
tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera
b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli
2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della
domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal
deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per
la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il
Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il
tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il
Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la
Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta
la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato
anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto,
il quale può intervenire limitatamente al giudizio di
ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con
ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un
giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata
inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa
l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonchè quando il proponente non appare in grado di curare
adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.
Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di
consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il
reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola
le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del
soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale
fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini
della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.
L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della
domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i
soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono
ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della
pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo
dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo
economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante
la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando,
nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita
gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza,
modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le
misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella
presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che
ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni
altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226
del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno
aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per
la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di
un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto
riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati
nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza
diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I
pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di
legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì
conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore,
del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di
ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della
sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia
depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più
opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche
nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale
dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei
confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per
l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle
proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti
davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice
successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal
ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche
nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del
processo».
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano
agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
[…]