Legge n. 69/2009
Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
[…]
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1.
Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a
che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o
abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi
espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o
derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni
legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma
integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per
la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,
si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i
medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis
adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune
evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi
normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante
l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente
mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici».
Art. 4.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai
seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di
cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le
disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi,
delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o
siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n.
131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data
di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14,
ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma
22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei
decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere
a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice
penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura
penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni
preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che
rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento
delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti
dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e
l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel
rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare»
sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per
la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi
di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al
comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18
e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il
testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da
rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il
parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14,
14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima
è prorogata di novanta giorni».
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,
n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla
presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di
trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici
compilativi).
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»
sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che
sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo
17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori
omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di
Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di
avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non
superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato
non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi
dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente
articolo».
Art. 6.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli
affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa,
sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma
2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro
gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura
e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della
razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo
delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e
finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento
alla gestione contabile e delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo
15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.
Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le
seguenti: «, di imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono
inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati
i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i
centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere
sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per
la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta
salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove
ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e
10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si
tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di
risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun
procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o
i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere
effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo
periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione
dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui
ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti
i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici
e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini
diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e
introdotto dal presente articolo.
Art. 8.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e
valutazioni tecniche)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è
sostituita dalla seguente: «venti»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della
richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al
comma 1 possono essere interrotti»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici»;
6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»;
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le
parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le
seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».
Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)
1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano
senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi,
nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto
dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è
inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo,
comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla
conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure
pubbliche di agevolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
«all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla
cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n.
241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e
l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione,
l'asilo e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia
ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e
di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli
o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine
eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data
della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente».
5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite
le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo
comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della
presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di
competenza delle regioni e degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza»;
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis
e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente
legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di
individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine
prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente
legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio
assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori
in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione».
[…]
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi
integrativi e correttivi in materia ambientale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30
giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche
europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio
di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime
il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione
degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio
precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali
ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi
di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso
di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il
sito di destinazione.
Art. 13.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative
e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle
criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in
particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in
conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti
tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure
negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi
di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è
emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento
di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del
medesimo articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma
1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno
sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella
gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad
agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone
condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di
origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti
con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri
titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il
termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto
termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del
Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre
di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri
Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi
di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I
finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati
secondo la normativa prevista dalla Commissione europea
relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo
della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e
tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge
11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal
2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al
comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata
dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
[…]
Art. 17.
(Misure di semplificazione delle procedure relative ai
piccoli appalti pubblici)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi
economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse
pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal
1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo
periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni.
[…]
Art. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e
della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel
campo della formazione dei pubblici dipendenti, della
riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua
produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e
alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi
dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le
modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al
riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla
base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti
sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali
livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia
ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione
dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e
delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione
delle competenze degli stessi ai sensi della lettera
a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura
privatistica, operanti nel settore della formazione e
dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle
competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle
attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla
legislazione vigente.
[…]
Art. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante
delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n.
165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di
ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le
parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del
personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita
il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede
di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione
integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non
è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono
deliberati previo parere dei consigli scientifici»;
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano
nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali
uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro
della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165,
qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti
legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n.
165 del 2007.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma
138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre
1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e
all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi
dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati
regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[…]
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere
il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea,
le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla
stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale
obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso
il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,
dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la
possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui
al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al
progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 33.
(Delega al Governo per la modifica del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le
modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più
decreti legislativi volti a modificare il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo
l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali
attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni
che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli
effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche
amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale
coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati
risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice
al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie
assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di
cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di
mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al
fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli
di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle
applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle
pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità
digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e
organizzative adottate, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del
codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano
valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e
compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al
CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi
informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal
fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche
presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la
finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di
valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte
delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione
della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica
valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e
delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche
amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri
dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni
nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme
informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i
procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione
con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad
implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
al Sistema pubblico di connettività.
2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34.
(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche
amministrazioni e utenti)
1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta
elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione
ufficiale»;
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono
inseriti i seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni
pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di
posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le
amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda
noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione
delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il
registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali
processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica
a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
pratiche».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme
speciali.
3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un
regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine
di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica
certificata con analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è soppressa;
2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono
inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali,».
Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto
all'articolo 78, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla
gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite
protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in
conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto
«Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando
le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di
connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di
connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel
rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato,
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma biennale atto ad
assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le
citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di
progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la
piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle
anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la
tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini
e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente
articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a
programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non
ancora programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente
codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile
tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o
indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai
soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative».
[…]
Art. 40.
(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio
energetico)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m), p) e r), della
Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono,
anche attraverso il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare,
nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato,
la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma,
della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,»
sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già
disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità
amministrativa competente,»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la
semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,».
2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente:
«centrali».
[…]
Art. 43.
(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello
Stato)
1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è
sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita
dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di
ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede
all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato».
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo
è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento
del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il
Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello
Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da
incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita
dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze
spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi
dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui
all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle
somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato
generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale
amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire
prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di
merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.
Art. 44.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine
di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con
le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di
princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle
tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole
durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini
processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in
forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie,
di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del
giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di
decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna
idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi
quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini
processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti
atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per
il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio
che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili
con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con
la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito
di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei
tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che
dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
quella ante causam, nonché il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione
avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino
a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente
alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione
del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in
difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare,
perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito
è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle
del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione
delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la
proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune
disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non
abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di
decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i
decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove
il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente
articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14,
numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo,
magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e
rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello
Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e
senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e
integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli
originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte
le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare
progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il
miglior funzionamento del processo amministrativo».
[…]
Art. 54.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano
nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente
articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che
sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata
di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i
criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla
legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa
autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti
ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di
procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione,
sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV,
capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento
sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo
III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto
dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa
per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito
ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di
procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1),
2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle
disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono
al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a
produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute
nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni
processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e
minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge
20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 55.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)
1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di
atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge
21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale
dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si
dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa,
anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla
previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio,
rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di
un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato
distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
[…]
Art. 63.
(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici
registri immobiliari)
1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è
inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei
pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante
l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli
archivi informatici delle conservatorie dei registri
immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle
relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse,
della natura, della data e del numero del registro particolare
delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano,
per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con
l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del
numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle
conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le
modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei
nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
[…]
Art. 65.
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico
redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma
5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del
notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche
per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura
privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei
documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni
di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la
normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri
direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario
coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni
vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti
per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata
di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno
o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del
procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e
correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in
conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere,
mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni
materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione
dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
[…]