Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi
DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n.
103
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure correttive del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, nel testo
convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante
provvedimenti anticrisi e proroga di termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2009;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni
internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con
il Ministro per la semplificazione normativa,
individua gli interventi, relativi alla trasmissione
ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con
le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente
o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in
riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti, e i provvedimenti,
nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i
termini previsti dalla legge o quelli piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta',
eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti
all'autorizzazione e
all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie,
avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all'articolo 20, comma
4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo
periodo del comma 4-quater, le
parole da:
«L'amministratore delegato» fino a: «e'
nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E' nominato un»;
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con esclusione dei
procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto»;
c) all'articolo 17:
1) i primi tre
periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della
Corte dei conti possono iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di
specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le
fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l'azione
per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e
nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001,
n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione
di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del
procedimento penale.»;
2) al comma
30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita'»
sono aggiunte le seguenti:
«limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano