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Gli interventi di semplificazione

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure correttive  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;


                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1.  Al  decreto-legge  1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a  missioni  internazionali,  nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dello sviluppo  economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro per la semplificazione normativa,  individua  gli  interventi, relativi alla trasmissione ed
alla  distribuzione  dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le  province  autonome  interessate,  gli  interventi  relativi  alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente  privato,  per  i  quali ricorrono particolari ragioni di urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli  atti,  e  i  provvedimenti,  nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i  termini  previsti  dalla  legge  o quelli piu' brevi, comunque non inferiori  alla  meta',  eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario,    occorrenti    all'autorizzazione    e   all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni comunitarie,  avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di  deroga  di  cui  all'articolo  20,  comma 4, del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

   3)   al   terzo   periodo  del  comma  4-quater,  le  parole  da:

«L'amministratore  delegato»  fino  a:  «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E' nominato un»;

b)  al  comma  3  dell'articolo  13-bis sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  «,  con  esclusione dei procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto»;

c) all'articolo 17:

   1)  i  primi  tre  periodi  del  comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti:   «Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono  iniziare l'attivita'  istruttoria  ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale  a  fronte  di  specifica e concreta notizia di danno, fatte salve  le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della  Corte  dei  conti  esercitano l'azione per il risarcimento del danno  all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla  legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e'  sospeso  fino  alla  conclusione del
procedimento penale.»;

    2)  al  comma  30-quater,  lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo   di   legittimita'»   sono   aggiunte   le  seguenti:  «limitatamente  ai  profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Art. 2.

                          Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 3 agosto 2009

                       NAPOLITANO

                       Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                       Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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