Semplificazione normativa

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Gli interventi di semplificazione

Disegno di legge 12/11/2009

Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri della amministrazioni pubbliche" - 12 novembre 2009

Semplificazione della tenuta dei libri sociali

L'art. 2215 bis (Documentazione informatica) del codice civile, è stato introdotto dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in sede di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e disciplina la formazione e la tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori, scritture e documentazione che le imprese sono obbligate a tenere.

La riformulazione proposta dei commi 3 e 4 dell'articolo 2215 bis del codice civile prevede che gli obblighi per la tenuta dei libri, repertori e scritture siano assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale almeno una volta l'anno e non più ogni tre mesi.

Risparmio: il risparmio complessivo della misura è valutato in 750 milioni di euro annui.

La cifra deriva da una misurazione realizzata sulla base di dati forniti dalla Commissione Europea. La stima Netconsulting ha individuato analiticamente una parte di tali risparmi, pari a 397 milioni.

Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese

La proposta contiene una norma cedevole che prevede uno stretto coordinamento fra le disposizioni in materia di "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa", di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ai fini dell'iscrizione al Registro delle imprese, e le normative regionali recanti le procedure di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

La Comunicazione unica per la nascita d'impresa per l'iscrizione al Registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, ha modificato sostanzialmente la procedura per la nascita giuridica dell'impresa e per l'avvio dell'attività e, con riferimento alle imprese artigiane, ha inciso sensibilmente sui profili di competenza delle Regioni in materia di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, originariamente disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successivamente regolata dalle rispettive disposizioni regionali.

Alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Puglia) hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad adottare il criterio della Comunicazione unica anche per le procedure di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, introducendo la dichiarazione dell'interessato che determina l'iscrizione all'Albo, in luogo della originaria domanda di iscrizione.

Al fine di garantire uniformità, chiarezza ed efficacia delle procedure si ritiene necessario prevedere, con una norma cedevole, un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in linea con gli appositi indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni, consistente nel conseguire l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (nonché la modificazione e cancellazione) in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza (ovvero la modifica o perdita) dei requisiti di legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo ferme le competenze di accertamento e controllo ex post delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (o degli uffici preposti alla tenuta dell'Albo).

Date uniche per l'introduzione di nuove norme sulle imprese

Viene prevista, sul modello del Common Commencement Date inglese, l'introduzione di date uniche e predeterminate per l'entrata in vigore di nuove norme che comportino adempimenti amministrativi ad esclusione di quelli contabili e fiscali sulle imprese. Tale disposizione ha la finalità di garantire agli imprenditori una maggiore certezza nell'organizzazione e nella amministrazione aziendale.

Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive

a) Semplificazione registrazione dei clienti

La norma tende ad eliminare montagne di cartacce prodotte all'atto dell'arrivo in un hotel, che nessuno guarda ma che sottraggono tempo prezioso al personale delle strutture ricettive e agli ospiti. Si propone di rendere informatica tale procedura.

Risparmio: Nel 2002 ci sono stati 82 milioni di arrivi nelle strutture ricettive italiane. Ipotizzando un risparmio in termini di tempo pari a due minuti per la compilazione e la trasmissione via fax o la consegna diretta della singola scheda cartacea e il 20% di costi aggiuntivi (carta e stampante), il risparmio è di almeno 49 Meuro all'anno.

b) Eliminazione licenze P.S. per internet point

La disposizione intende abrogare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi per l'installazione di internet points nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla. La norma, come risulta attualmente formulata, è considerata una vera "zavorra" dagli albergatori che si vedono costretti a disinstallare le loro postazioni internet, causando un grave disservizio ai clienti.

Risparmio: Limitandosi agli internet points all'interno di strutture ricettive (allo stato attuale, 7000 unità) e ipotizzando che vengano richieste anche come effetto della misura 1000 nuove licenze all'anno, il risparmio ipotizzabile è nell'ordine di 42 Meuro all'anno. Alla semplificazione sono interessati i 7000 gestori con internet point e quelli potenzialmente interessati ad installarne. Inoltre sono interessati i clienti (almeno 20 mln dei complessivi 82 mln. di arrivi in albergo all'anno).

Attività edilizia libera

La norma rende del tutto libere - ovvero non più soggette nemmeno a D.I.A. - una serie di "piccole" attività edilizie, quali:

  • tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;

  • alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

  • alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;

  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;

  • le serre mobili stagionali;

  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;

  • gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Semplificazione comunicazione della cessione di fabbricati

L'intervento prevede che la comunicazione all'autorità di P.S. della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l'atto.

Risparmio: l'impatto economico del provvedimento è pari a oltre 93 Meuro ed è connesso al risparmio di tempi nonché, in parte minima, al risparmio di spese postali per raccomandate. Vale considerare come tale provvedimento comporti degli evidenti effetti (non computati) per quanto concerne l'impiego tempo del personale PS che viene liberato dalla trasmissione telematica.

Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale

La proposta elimina l'obbligo, attualmente previsto in capo al datore di lavoro, di effettuare due distinte denunce (all'Inail e all'autorità di P.S.) in caso di infortunio sul luogo di lavoro, con la previsione di un'unica comunicazione al solo ente assicuratore, che provvederà a darne notizia alla Direzione Provinciale.

Risparmio: La misurazione degli oneri amministrativi effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ha quantificato in 155 milioni di euro annui il costo aggregato della doppia denuncia, per cui si può presumere che la semplificazione recherebbe un risparmio per le imprese di circa 77 Meuro annui.

Conservazione delle cartelle cliniche

La proposta mira a ridurre gli oneri eccessivi derivanti dalla conservazione cartacea degli atti amministrativi e delle cartelle cliniche, per tutte le amministrazioni e, in particolar modo, per quella sanitaria.

In particolare, per le cartelle cliniche è prevista una modalità di conservazione su supporto digitale; l'eventuale rilascio su supporto cartaceo, potrà avvenire solo su espressa richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo (diritto di segreteria).

Risparmio: Il costo annuo per la creazione cartacea delle cartelle cliniche è pari a circa 71 milioni di euro; il costo annuo per la conservazione delle predette cartelle cliniche è pari a 4,9 milioni di euro.

La norma, entrando in vigore il 1° luglio 2010 (per consentire un credibile adeguamento delle strutture amministrative) elimina:

  • da un lato, la possibilità di "creazione cartacea" delle cartelle, con conseguente risparmio, per la seconda metà del 2010, di euro 35,5 milioni di euro e, a regime, di 71 milioni di euro per anno;

  • d'altro lato, per quanto concerne la conservazione dei dati, la norma determina un risparmio di circa 2,45 milioni di euro nel 2010 e di 4,9 milioni di euro negli anni successivi.

Nella stima dei citati risparmi non si tiene conto del costo della creazione e conservazione digitale dei dati sanitari.

Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo

Sono interessate a questa semplificazione 6000 imprese circa e 260.000 lavoratori.

L'intervento prevede notevoli semplificazioni in materia di previdenza per il settore dello spettacolo tese a ridurre il numero delle informazioni e degli incombenti richiesti per il rilascio del certificato di agibilità, indispensabile per attestare la regolarità contributiva dell'impresa e quindi la sua possibilità di operare nel settore.

Si prevede, infatti, una informatizzazione di tutte le comunicazioni e le procedure connesse, con semplificazione anche delle modalità operative di versamento dei contributi.

Risparmio: La misura potrebbe eliminare oneri per circa 3,5 Meuro all'anno, di cui 2,9 milioni a carico delle imprese ed il resto per l'Enpals. A questa cifra si è giunti ipotizzando una stima prudenziale di due minuti risparmiati per il trattamento della pratica di agibilità e del libretto pari a due minuti ciascuno. 

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