Disegno di legge 12/11/2009
Disegno di legge recante "Disposizioni in materia
di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con
cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della
carta dei doveri della amministrazioni pubbliche" - 12 novembre
2009
Semplificazione della tenuta dei libri
sociali
L'art. 2215 bis (Documentazione informatica) del codice civile,
è stato introdotto dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in sede di
conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e
disciplina la formazione e la tenuta con strumenti informatici dei
libri, repertori, scritture e documentazione che le imprese sono
obbligate a tenere.
La riformulazione proposta dei commi 3 e 4 dell'articolo 2215
bis del codice civile prevede che gli obblighi per la tenuta dei
libri, repertori e scritture siano assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione della marcatura
temporale e della firma digitale almeno una volta l'anno e non più
ogni tre mesi.
Risparmio: il risparmio complessivo della
misura è valutato in 750 milioni di euro annui.
La cifra deriva da una misurazione realizzata sulla base di dati
forniti dalla Commissione Europea. La stima Netconsulting ha
individuato analiticamente una parte di tali risparmi, pari a 397
milioni.
Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane
mediante comunicazione unica al Registro delle
imprese
La proposta contiene una norma cedevole che prevede uno stretto
coordinamento fra le disposizioni in materia di "Comunicazione
Unica per la nascita dell'impresa", di cui all'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile
2007, n. 40, ai fini dell'iscrizione al Registro delle imprese, e
le normative regionali recanti le procedure di iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane.
La Comunicazione unica per la nascita d'impresa per
l'iscrizione al Registro delle imprese e ai fini previdenziali,
assistenziali e fiscali, ha modificato sostanzialmente la procedura
per la nascita giuridica dell'impresa e per l'avvio dell'attività
e, con riferimento alle imprese artigiane, ha inciso sensibilmente
sui profili di competenza delle Regioni in materia di iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane, originariamente disciplinata
dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successivamente regolata dalle
rispettive disposizioni regionali.
Alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo,
Puglia) hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad
adottare il criterio della Comunicazione unica anche per le
procedure di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane,
introducendo la dichiarazione dell'interessato che determina
l'iscrizione all'Albo, in luogo della originaria domanda di
iscrizione.
Al fine di garantire uniformità, chiarezza ed efficacia delle
procedure si ritiene necessario prevedere, con una norma cedevole,
un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in
linea con gli appositi indirizzi approvati dalla Conferenza delle
Regioni, consistente nel conseguire l'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane (nonché la modificazione e cancellazione) in
forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante
la sussistenza (ovvero la modifica o perdita) dei requisiti di
legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo
ferme le competenze di accertamento e controllo ex post delle
Commissioni Provinciali per l'Artigianato (o degli uffici preposti
alla tenuta dell'Albo).
Date uniche per l'introduzione di nuove norme sulle
imprese
Viene prevista, sul modello del Common Commencement
Date inglese, l'introduzione di date uniche e
predeterminate per l'entrata in vigore di nuove norme che
comportino adempimenti amministrativi ad esclusione di
quelli contabili e fiscali sulle imprese. Tale
disposizione ha la finalità di garantire agli imprenditori una
maggiore certezza nell'organizzazione e nella
amministrazione aziendale.
Semplificazione adempimenti per i gestori delle
strutture ricettive
a) Semplificazione registrazione dei clienti
La norma tende ad eliminare montagne di cartacce prodotte
all'atto dell'arrivo in un hotel, che nessuno guarda ma che
sottraggono tempo prezioso al personale delle strutture ricettive e
agli ospiti. Si propone di rendere informatica tale procedura.
Risparmio: Nel 2002 ci sono stati 82 milioni di arrivi nelle
strutture ricettive italiane. Ipotizzando un risparmio in termini
di tempo pari a due minuti per la compilazione e la trasmissione
via fax o la consegna diretta della singola scheda cartacea e il
20% di costi aggiuntivi (carta e stampante), il risparmio è di
almeno 49 Meuro all'anno.
b) Eliminazione licenze P.S. per internet point
La disposizione intende abrogare l'obbligo della licenza e
degli adempimenti connessi per l'installazione di internet points
nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica
della misura risulta essere praticamente nulla. La norma, come
risulta attualmente formulata, è considerata una vera "zavorra"
dagli albergatori che si vedono costretti a disinstallare le loro
postazioni internet, causando un grave disservizio ai clienti.
Risparmio: Limitandosi agli internet points all'interno di
strutture ricettive (allo stato attuale, 7000 unità) e ipotizzando
che vengano richieste anche come effetto della misura 1000 nuove
licenze all'anno, il risparmio ipotizzabile è nell'ordine di 42
Meuro all'anno. Alla semplificazione sono interessati i 7000
gestori con internet point e quelli potenzialmente interessati ad
installarne. Inoltre sono interessati i clienti (almeno 20 mln dei
complessivi 82 mln. di arrivi in albergo all'anno).
Attività edilizia libera
La norma rende del tutto libere - ovvero non più soggette
nemmeno a D.I.A. - una serie di "piccole" attività edilizie,
quali:
-
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
-
alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che
non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento degli standard urbanistici;
-
alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche;
-
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e
movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola;
-
le serre mobili stagionali;
-
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
-
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio;
-
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
Semplificazione comunicazione della cessione di
fabbricati
L'intervento prevede che la comunicazione all'autorità di P.S.
della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione
o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che
possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato
l'atto.
Risparmio: l'impatto economico del
provvedimento è pari a oltre 93 Meuro ed è connesso al risparmio di
tempi nonché, in parte minima, al risparmio di spese postali per
raccomandate. Vale considerare come tale provvedimento comporti
degli evidenti effetti (non computati) per quanto concerne
l'impiego tempo del personale PS che viene liberato dalla
trasmissione telematica.
Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia
professionale
La proposta elimina l'obbligo, attualmente previsto in capo al
datore di lavoro, di effettuare due distinte denunce (all'Inail e
all'autorità di P.S.) in caso di infortunio sul luogo di lavoro,
con la previsione di un'unica comunicazione al solo ente
assicuratore, che provvederà a darne notizia alla Direzione
Provinciale.
Risparmio: La misurazione degli oneri
amministrativi effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica
ha quantificato in 155 milioni di euro annui il costo aggregato
della doppia denuncia, per cui si può presumere che la
semplificazione recherebbe un risparmio per le imprese di circa 77
Meuro annui.
Conservazione delle cartelle cliniche
La proposta mira a ridurre gli oneri eccessivi derivanti dalla
conservazione cartacea degli atti amministrativi e delle cartelle
cliniche, per tutte le amministrazioni e, in particolar modo, per
quella sanitaria.
In particolare, per le cartelle cliniche è prevista una
modalità di conservazione su supporto digitale; l'eventuale
rilascio su supporto cartaceo, potrà avvenire solo su espressa
richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo (diritto di
segreteria).
Risparmio: Il costo annuo per la creazione
cartacea delle cartelle cliniche è pari a circa 71 milioni di euro;
il costo annuo per la conservazione delle predette cartelle
cliniche è pari a 4,9 milioni di euro.
La norma, entrando in vigore il 1° luglio 2010 (per consentire
un credibile adeguamento delle strutture amministrative)
elimina:
-
da un lato, la possibilità di "creazione cartacea" delle
cartelle, con conseguente risparmio, per la seconda metà del 2010,
di euro 35,5 milioni di euro e, a regime, di 71 milioni di euro per
anno;
-
d'altro lato, per quanto concerne la conservazione dei dati, la
norma determina un risparmio di circa 2,45 milioni di euro nel 2010
e di 4,9 milioni di euro negli anni successivi.
Nella stima dei citati risparmi non si tiene conto del costo
della creazione e conservazione digitale dei dati sanitari.
Semplificazione per i lavoratori dello
spettacolo
Sono interessate a questa semplificazione 6000 imprese circa e
260.000 lavoratori.
L'intervento prevede notevoli semplificazioni in materia di
previdenza per il settore dello spettacolo tese a ridurre il numero
delle informazioni e degli incombenti richiesti per il rilascio del
certificato di agibilità, indispensabile per attestare la
regolarità contributiva dell'impresa e quindi la sua possibilità di
operare nel settore.
Si prevede, infatti, una informatizzazione di tutte le
comunicazioni e le procedure connesse, con semplificazione anche
delle modalità operative di versamento dei contributi.
Risparmio: La misura potrebbe eliminare oneri
per circa 3,5 Meuro all'anno, di cui 2,9 milioni a carico delle
imprese ed il resto per l'Enpals. A questa cifra si è giunti
ipotizzando una stima prudenziale di due minuti risparmiati per il
trattamento della pratica di agibilità e del libretto pari a due
minuti ciascuno.
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