Decreto legge n. 78/2009
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
1 luglio 2009, n. 78
Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso
supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini».
[…]
Art. 2.
Contenimento
del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1 novembre
2009, la data di valuta per il beneficiario per
tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre
giorni lavorativi successivi alla data
del versamento. Per i medesimi titoli,
a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di
disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare,
rispettivamente,
quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data
di disponibilita` economica non puo' mai superare i quattro
giorni per tutti i titoli.
E' nulla ogni pattuizione contraria.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare
e rendere effettivi i benefici
derivanti dal divieto della
commissione di massimo scoperto,
all'articolo 2-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, articolo 1,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del
comma 1 e' aggiunto il seguente
periodo: «L'ammontare del
corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo
precedente non puo' comunque superare lo
0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di
remunerazione. Il Ministro dell'economia
e delle finanze assicura, con
propri provvedimenti, la vigilanza
sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: )) «Nel caso in
cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal
citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 ))
non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte
della banca cessionaria alla banca cedente
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini
dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque
tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del
valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo. Resta ferma la possibilita'
per la banca cedente di rivalersi sulla banca
cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano
in vigore a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico
e sociale del Paese e di favorire la lotta alla
poverta', nel quadro degli
obiettivi della strategia e degli
strumenti anticrisi, in favore del
Comitato nazionale italiano permanente per
il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,
del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, adecorrere dall'anno 2010 e' autorizzata
la spesa annua di 1,8 milioni
di euro da destinare anche al funzionamento del
Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.))
Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei
mercati dell'energia, nella
prospettiva dell'eventuale revisione della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, adotta con
decreto, in conformita' al comma
10-ter dell'articolo 3 della
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,
misure che vincolano, per l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che
nell'anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto,
direttamente o tramite societa' controllate, controllanti
o controllate da una medesima controllante, una
quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente
destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al
punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi
di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto
conto dei limiti di flessibilita'
contrattuale, mediante procedure concorrenziali
non discriminatorie alle condizioni e
modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas nel rispetto degli indirizzi
definiti nel medesimo decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere
a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle
procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto, dal Ministro
dello sviluppo economico su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, formulata con riferimento ai prezzi
medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da
riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente
((verificati dalla citata Autorita' sulla base
degli elementi previsti nei contratti
di approvvigionamento rilevanti ai
fini della determinazione dei predetti
costi per i corrispondenti periodi di
competenza. )) L'eventuale
differenza positiva tra il prezzo di
vendita corrisposto dagli acquirenti
e quello da riconoscere al soggetto
cedente e' destinata a vantaggio
dei clienti finali industriali che, sulla base del
profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi
del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta della medesima
Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei
volumi di gas ceduto attraverso le
procedure concorrenziali di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure
di degressivita' che tengano conto della struttura costi del
servizio in ragione del coefficiente di
utilizzo a valere dall'inizio del ((primo
periodo di regolazione tariffaria del
trasporto del gas successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto; ))
b) adegua la disciplina del
bilanciamento del gas naturale, adottando
gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero
dello sviluppo economico, l'offerta dei
servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali
industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti
livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle
forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli
adempimenti di cui al presente articolo, i relativi
provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino
all'adozione dei (( medesimi provvedimenti da
parte dei soggetti competenti ai sensi dei
commi da 1 a 3, )) con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
(( 4-bis. L'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 24
ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2005, connessi
ad ambienti agricoli, da'
diritto all'emissione dei
certificati previsti ai
sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni,
limitatamente alla quota
di energia termica effettivamente
utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si
applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non
gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la
quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione
dei certificati di cui al comma 4-bis del presente
articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli
utenti finali l'offerta di un servizio elettrico
di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende
elettriche distributrici con meno di
5.000 punti di prelievo si applica il
regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni
tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7
della legge 9 gennaio
1991, n. 10. Atal fine l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas stabilisce criteri
semplificati per la determinazione dei
costi sostenuti da adottare nei
confronti dei servizi di distribuzione gestiti
dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi
per investimenti e finalizzati alla qualita' del
servizio. I costi sostenuti per la
copertura dell'onere sono posti a carico delle
componenti perequative della tariffa elettrica
gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
))
Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi ((
alla trasmissione e alla distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
le province autonome
interessate, gli interventi
relativi alla produzione
dell'energia, ))
da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente
privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 1 sono nominati uno o piu'
Commissari (( straordinari del Governo,
)) ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e'
adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 ((
del presente articolo. ))
3. Ciascun Commissario, (( sentiti gli enti
locali interessati, )) emana gli atti e i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni
pubbliche, occorrenti all'autorizzazione
e all'effettiva realizzazione degli interventi,
nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuati le strutture di cui si avvale il Commissario
straordinario, senza che cio' comporti
(( nuovi o maggiori oneri
)) a carico del bilancio dello Stato,
nonche' i poteri di controllo e
di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti.
(( 4-bis. All'articolo 17
del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma
1, dopo le parole: « nonche'
dell'amministrazione della giustizia » sono
inserite le seguenti:
« e dell'amministrazione
finanziaria
relativamente alla gestione
del sistema informativo della
fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da
parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e
della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in
conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell'uomo che abbia accertato il
contrasto della misura della
confisca con la Convenzioneper la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la
stima degli immobili avviene comunque in base alla
destinazione urbanistica attuale e senza
tenere conto del valore delle opere abusivamente
costruite. Ove sugli immobili confiscati siano
stati realizzati interventi di riparazione
straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne
tiene conto al valore in essere all'atto della
restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese
compiute per la demolizione delle opere
abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei
luoghi.
4-quater. A valere sulle
risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un
contributo in conto impianti di
1.300 milioni di euro. Il CIPE
determina, con proprie
deliberazioni, le quote annuali del
contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni gia'
disposte. L'amministratore delegato della
societa' Stretto di Messina Spa in carica
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' nominato commissario
straordinario delegato ai sensi
dell'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli
frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati con il
contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di
controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione
dell'opera, e la conseguente approvazione
delle eventuali modifiche del piano
economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario
straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolo
163, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
))
[…]
(( Art. 11-ter
Sportello unico per le attivita'
produttive
1. All'articolo 38,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: «con
esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che
ne individua anche l'autorita'
amministrativa competente» sono
soppresse. ))
[…]
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
(( «Il termine di cui al
secondo periodo )) si intende
comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri
interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e
il Ministro dell'economia e delle finanze».
[…]