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Gli interventi di semplificazione

Decreto legge n. 78/2009

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini».

[…]

 Art. 2.


          Contenimento del costo delle commissioni bancarie


1.  A  decorrere  dal  1  novembre  2009, la data di valuta per il beneficiario  per  tutti  i  bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi  successivi  alla  data  del  versamento.  Per  i medesimi titoli,  a  decorrere  dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente,
quattro,  quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento.  A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` economica  non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E'  nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici derivanti   dal   divieto  della  commissione  di  massimo  scoperto, all'articolo  2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185, articolo  1,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «L'ammontare del
corrispettivo  onnicomprensivo  di cui al periodo precedente non puo' comunque  superare  lo  0,5  per  cento,  per trimestre, dell'importo dell'affidamento,  a  pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  assicura,  con  propri provvedimenti,  la  vigilanza  sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3.  Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  ((  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Nel  caso  in  cui  la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca  cessionaria  alla  banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la  banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari  all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per la banca cedente di rivalersi  sulla  banca  cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.». 

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 

(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo  economico  e  sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta',   nel  quadro  degli  obiettivi  della  strategia  e  degli strumenti  anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale  italiano permanente  per  il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010  e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  1,8  milioni  di euro da destinare  anche  al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

Art. 3.

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia,   nella   prospettiva  dell'eventuale  revisione  della normativa  in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  misure  che vincolano,   per  l'anno  termico  2009-2010,  ciascun  soggetto  che nell'anno  termico  2007-2008  ha  immesso  nella  rete  nazionale di trasporto,  direttamente o tramite societa' controllate, controllanti
o  controllate  da  una medesima controllante, una quota superiore al 40%  del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad  offrire  in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari  a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto  conto  dei  limiti  di  flessibilita'  contrattuale, mediante procedure   concorrenziali  non  discriminatorie  alle  condizioni  e
modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel  rispetto  degli  indirizzi  definiti  nel  medesimo  decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2.  Il  prezzo  da  riconoscere  a  ciascun soggetto cedente il gas naturale  nelle  procedure  di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto,   dal   Ministro   dello   sviluppo  economico  su  proposta dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche  un  riscontro  di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura  dei  costi  di approvvigionamento sostenuti dal cedente ((verificati  dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei   contratti   di   approvvigionamento  rilevanti  ai  fini  della determinazione  dei  predetti  costi  per i corrispondenti periodi di
competenza. ))
  L'eventuale  differenza  positiva  tra  il prezzo di vendita  corrisposto  dagli  acquirenti  e  quello  da riconoscere al soggetto   cedente  e'  destinata  a  vantaggio  dei  clienti  finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi
del   gas  secondo  criteri  definiti  dal  Ministro  dello  sviluppo economico  su  proposta  della  medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.

3.  Al  fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto  attraverso  le  procedure  concorrenziali  di cui al comma 1, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione  del  coefficiente  di  utilizzo  a valere dall'inizio del ((primo  periodo  di  regolazione  tariffaria  del  trasporto  del  gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; ))
b)  adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas naturale, adottando  gli  opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, l'offerta  dei  servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione  dei  servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici,  nel  rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4.  In  caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui  al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via  transitoria e sino all'adozione dei (( medesimi provvedimenti da parte  dei  soggetti  competenti  ai sensi dei commi da 1 a 3, )) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

((  4-bis.  L'energia  elettrica  prodotta  dagli  impianti  di cui all'articolo  2,  comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita'  produttive  24  ottobre  2005,  pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14 novembre 2005, connessi   ad   ambienti  agricoli,  da'  diritto  all'emissione  dei
certificati   previsti   ai   sensi   dell'articolo  11  del  decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni, limitatamente   alla   quota   di   energia   termica  effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto  previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter.  Al  fine  di  non  gravare sugli oneri generali del settore elettrico,  la  quota  d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79, deve tenere conto, se necessario,  dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

4-quater.  Al  fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio  elettrico  di  elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche  distributrici  con  meno  di  5.000  punti di prelievo si applica  il  regime  di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie  di  cui  al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991,  n.  10. Atal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce  criteri  semplificati  per  la  determinazione  dei costi sostenuti  da  adottare  nei  confronti  dei servizi di distribuzione gestiti  dagli  enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per  investimenti  e  finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti  per  la  copertura  dell'onere  sono  posti a carico delle componenti  perequative  della  tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. ))

Art. 4.

Interventi urgenti per le reti dell'energia

1.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua  gli  interventi  relativi  ((  alla  trasmissione  e  alla distribuzione  dell'energia,  nonche',  d'intesa  con le regioni e le province   autonome   interessate,   gli   interventi  relativi  alla produzione    dell'energia,    ))    da   realizzare   con   capitale prevalentemente   o   interamente  privato,  per  i  quali  ricorrono particolari   ragioni   di   urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo
socio-economico  e  che  devono  essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 sono nominati  uno  o  piu'  Commissari (( straordinari del Governo, )) ai sensi  dell'articolo  11  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400; la relativa  deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))

3.  Ciascun Commissario, (( sentiti gli enti locali interessati, )) emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni     pubbliche,    occorrenti all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione degli interventi, nel   rispetto   delle   disposizioni  comunitarie,  avvalendosi  ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20,  comma  4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.  Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio'  comporti  ((  nuovi  o  maggiori oneri )) a carico del bilancio dello  Stato,  nonche'  i  poteri  di  controllo  e  di vigilanza del Ministro  per  la  semplificazione  normativa  e degli altri Ministri
competenti.

((  4-bis.  All'articolo  17  del  codice  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le  parole:  «  nonche'  dell'amministrazione  della giustizia » sono inserite   le   seguenti:   «   e   dell'amministrazione  finanziaria
relativamente   alla   gestione   del   sistema   informativo   della fiscalita'».

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione  della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle  opere  abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della  liquidazione  delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della  decisione  della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato   il   contrasto   della   misura  della  confisca  con  la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge  4  agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la  stima  degli  immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica  attuale  e  senza  tenere  conto  del valore delle opere abusivamente  costruite.  Ove  sugli  immobili confiscati siano stati realizzati  interventi  di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni,  se  ne  tiene  conto  al  valore in essere all'atto della restituzione  all'avente  diritto.  Ai  medesimi  fini si tiene conto delle  spese  compiute  per  la  demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. 

4-quater.  A  valere  sulle  risorse  del  Fondo istituito ai sensi dell'articolo  18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  assegnato  alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo  in  conto  impianti  di  1.300  milioni  di euro. Il CIPE
determina,   con   proprie   deliberazioni,   le  quote  annuali  del contributo,  compatibilmente  con i vincoli di finanza pubblica e con le   assegnazioni  gia'  disposte.  L'amministratore  delegato  della societa'  Stretto  di  Messina  Spa in carica alla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e' nominato commissario  straordinario  delegato  ai  sensi  dell'articolo 20 del
citato  decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli  ostacoli  frapposti  al  riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento  dei  contratti  stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e  la  conseguente  approvazione  delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di  sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il  commissario  straordinario  riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi  atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo
163,  comma  3,  del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))

[…]

 (( Art. 11-ter

Sportello unico per le attivita' produttive

  1.  All'articolo  38,  comma  3,  lettera  b), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua   anche   l'autorita'   amministrativa   competente»   sono
soppresse. ))

[…]

Art. 17.


Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti


  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: (( «Il termine di  cui  al  secondo  periodo  ))  si intende comunque rispettato con l'approvazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le  parole:  «30  giugno  2009»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

[…]

 

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