Decreto legge n. 200/2008
Legge 18 febbraio 2009, n. 9
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in
materia di semplificazione normativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 -
Supplemento ordinario n. 25
Legge di conversione
Art. 1.1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante
misure urgenti in materia di semplificazione normativa, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2009 - Supplemento ordinario n. 25
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente1.
Sulla base delle intese gia' acquisite tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a
realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa
vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da
parte dei cittadini, secondo le finalita' di cui all'articolo 107
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle
medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette
iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura,
altresi', la convergenza presso il Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della
normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte
delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa
regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni
e delle province autonome. 2. Al fine di assicurare la piena
convergenza delle attivita' connesse all'attuazione del programma
di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle
relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa
adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, uno o piu' decreti
finalizzati: a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli
organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie
di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalita' di utilizzo
del personale delle pubbliche amministrazioni statali gia'
impegnato nel programma di cui al comma 1; b) al coordinamento con
le attivita' in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246;c) alla determinazione di concerto con il
Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle
procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti
normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa
della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. 3. Le attivita' del programma sono finanziate con le
risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo
di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a
carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di
accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle
attivita' coordinate ai sensi del presente decreto. 4. Il comma 584
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e' abrogato.
Art. 2. Abrogazioni espresse 1. A decorrere dal 16 dicembre 2009
sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1,
salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246. 1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28
novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione
normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
verifica la natura e le finalita' dei soggetti che ricevono
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale
verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo'
chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo
di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione
dei decreti legislativi di cui al primo periodo.1-ter. Entro il 30
giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette
alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle
abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con
riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo,
da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere
corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati
nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai
diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. 2-bis. Al
comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16
dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione
volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i
risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di
competenza dei singoli Ministeri».
Art. 3.Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni
elencate nell'Allegato 2. 1-bis. Con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi'
soppresse: a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile
1924, n. 965; b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577; c) la voce n. 423, relativa alla legge 15
dicembre 1930, n. 1798; d) la voce n. 431, relativa alla legge 16
febbraio 1931, n. 188; e) la voce n. 526, relativa alla legge 4
aprile 1935, n. 911; f) la voce n. 835, relativa alla legge 9
febbraio 1942, n. 96; g) la voce n. 974, relativa al decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; h) la voce n. 1076, relativa
alla legge 23 maggio 1950, n. 253; i) la voce n. 1123, relativa
alla legge 14 febbraio 1951, n. 144; l) la voce n. 1179, relativa
alla legge 11 gennaio 1952, n. 33; m) la voce n. 1406, relativa al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830; o)
la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1964, n. 655; p) la voce n. 2878, relativa
alla legge 29 aprile 1976, n. 178; q) la voce n. 2904, relativa
alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.