Decreto legge n. 135/2009
Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee. (09G0145)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25
settembre 2009
[…]
Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in
materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le
seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di
distribuzione di energia elettrica, nonche' quelle del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina
del trasporto ferroviario regionale.».
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata,
a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita
una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche
del contesto territoriale di riferimento, non permettono un
efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a
favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata
dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento
comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di
controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività
svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare
adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi
del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si
intende espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale
attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le
quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza
ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità
di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a)
del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla
data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a)
del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la
qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in
borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio, a condizione che la
partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente,
attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di
collocamento privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate
da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di
fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto,
di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma
2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di
erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di
servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne'
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne'
direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare.
Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della
gestione e non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici
locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per
l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica,
dello specifico servizio già a loro affidato.»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola:
«diretti» e' sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e
dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le
seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e'
soppressa.
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.
Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la
lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul
territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le politiche europee e per la semplificazione
normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del
comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso
dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la
utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero
l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di
vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per
l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al
dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in
Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima
fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi
1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili
sulla base della normativa vigente, con le pene previste
dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono
inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma
49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:
"49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del
marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità
tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea
sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da
indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza
essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o
del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua
cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro
250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa
del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo
che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del
titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul
prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il
consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.
[…]