Decreto legge n. 112/2008
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
Legge di conversione
Art. 1.
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e` convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e
correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e`
prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
[...]
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni
elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e
15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Il Governo individua, con
atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare
implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla
vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri
amministrativi
1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un
programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti
da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre
2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25
per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di
cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le
attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni
interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al
raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano
d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80 , che assicura la coerenza generale del processo nonche'
il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida
per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di
verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche
utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e
dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al
comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e'
delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il
Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi
normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la
relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Degli stati di avanzamento e dei
risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione
degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data
tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici
statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati
indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con
esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e
delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle
Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di
quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa,
da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi
tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza
del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da
ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione
vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni
vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella
materia che ne e' oggetto. L'amministrazione così individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione
dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2
e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i
commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del
medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche
statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4,
della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unità per il
monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le
modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo
della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche
riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione
prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od
inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di
produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la
diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti
pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il
costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 28.
Misure per garantire la
razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
2. L' ISPRA svolge le
funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di
personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i
servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.
300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono
soppressi.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza
ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede,
le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della
normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse
dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si
tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della
riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti
soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle
funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di
risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
«Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e
«Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino
all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da
1 a 5, compresa l'attività dei commissari di cui al comma
precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato
continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei
giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per
l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di
cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione
dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino
all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo
svolgimento delle attività istituzionali e' garantito
dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. La Commissione di valutazione
degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di
cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi,
chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti,
tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad
esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino
all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli
in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da
7 a 12 del presente articolo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati
personali
1. All'articolo 34 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Per i soggetti che trattano
soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici
dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia
dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita
dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di
sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a
trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il
Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in
ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma
1».
2. In sede di prima
applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma
1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto stesso.
4. All'articolo 38 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata
solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando
l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e
soltanto le seguenti informazioni:
a) le
coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' le modalità per
individuare il responsabile del trattamento se
designato;
b) la o le
finalità del trattamento;
c) una
descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei
dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati;
e) i
trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.».
5. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al
comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo 44, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta
esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.
L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello
Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza
delle garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per
le innovazioni e le tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il
Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 30.
Semplificazione dei controlli
amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione
1. Per le imprese soggette a
certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto
certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti
certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le
ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini
dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo
il rispetto della disciplina comunitaria.
2. La disposizione di cui al comma 1
e' espressione di un principio generale di sussidiarietà
orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma
la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e
gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al
comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
di controlli, nonche' le modalità necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1
e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui
al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta
d'identità
1. All'articolo 3, secondo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte
di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere
munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a
cui si riferiscono.».
2. La disposizione di cui
all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1
del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in
corso di validità alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni
informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza
del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole
«5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500
euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e'
soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del
2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi
12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di
settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge
8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti
relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi
di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al
31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia
ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della
legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora
disposizioni legislative successive a quelle contenute nel
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e'
abrogato;
b) al comma 6 le parole: «ovvero
degli elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono
sostituite dalle seguenti: «della stessa».
Art. 34.
(Soppresso)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina
per l'installazione degli impianti all'interno degli
edifici
1. Entro il 31 dicembre
2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti
a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema
di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina
sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e
4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 36.
Class action.
Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni
societarie
1. Anche al fine di individuare e
coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva,
anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».
1-bis. L'atto di trasferimento
di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può
essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei
documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un
intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater,
della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione
del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta
dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da
cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato
dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente
comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti
di cui al presente comma.
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni
sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione
degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela
della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie
obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni
da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il presente testo
unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto
di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della
Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto
in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla
presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla
richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente
articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per
garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee
condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle
imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettere m) e p) della
Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede
alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello
unico per le attività produttive di cui regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1
e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo
cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla
lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce,
altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte
le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso
apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione
unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui
alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori
di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e
servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio
dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati
accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con
esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione
di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio
dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti
privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in
luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo
sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative
allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione
di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con
l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere
avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello
unico;
f) lo sportello unico, al momento della
presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia
una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio
attività , costituisce titolo autorizzatorio. In caso di
diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto
produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per
il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa
del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il
caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera
c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente
anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di
autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline
regionali.
5. Il Comitato per la
semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei
dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di
esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al
presente articolo.
6. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale
nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con
la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e
tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e
gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun
lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice
fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la
retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonche' le relative
posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve
essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o
in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i
dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve
altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di
presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve
essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese
di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del
libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di
copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il
datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio
1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1
e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500
euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico
del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto
comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza
giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia
da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente
materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai
commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500
euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto
di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se
ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4,
primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche
artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via
telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa,
indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n.
877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo
2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da
1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il
relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva,
nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»;
c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a
domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e
le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del
lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità
di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma»,
al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati, e fermo restando
quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento
di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre
1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
i) l'articolo 9-quater del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2
dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n.
188;
m) i commi 32, lettera d) ,
38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h)
dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)»
sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro
ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: « Art. 5.
(Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo
svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei
datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del
soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo
ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli
altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza
giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data
informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine
professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali
provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della
assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di
lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori
una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività
lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga
anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole
«I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del
relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del
lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: «6. I
datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili
per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto
ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e
l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio
del prospetto informativo, nonche' la periodicità e le modalità di
trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonche'
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di
armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di
collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si
verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei
rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle
matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice
della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle
matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma
1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in
materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera
e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «e' considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per
almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera
h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti:
«sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività
operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le
seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza
privata».
4. All'articolo 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante
la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui
all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di
riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni».
6. La lettera a)
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a
turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non
possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero
o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a
livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma
1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun
periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si
riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo
lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a
più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità
di esposizione al rischio di infortunio,» sono
soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4,
lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o»
sono soppresse.
13. Al personale delle aree
dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità
di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai
dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12,
comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei
contribuenti
1. Nel rispetto del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di
attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti
fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati
comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata
di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i
Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di
legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648»;
2) dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente: «6-bis Fuori dei casi previsti
dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del
secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo
del secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio
delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto
periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli
22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da
specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la
parola «pubblicano» e' sostituita dalle seguenti: «formano, per le
finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma
e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già
pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi
previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente
articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle
reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4,
comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti
di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli
investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa
rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del
Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità
per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi
complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per
quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e
acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le
iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli
investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e
la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti
consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di
valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite
da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed
alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del
relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed
al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al
finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di
cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini
della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura
accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i
soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per
l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma
3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo
economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del
progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate
a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi
operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua
verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi
finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono
essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a
legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo
economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal
Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui
al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico
si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate
domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi
sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130,
e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data
di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto,
fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la
domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al
presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni
dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e
14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato
l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del
2005.
7. Per gli interventi di cui al
presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A., si può provvedere, previa
definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera
b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già
previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2009.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle
procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di
delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro
per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto
delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per
il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di
spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di
erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo
2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione
necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo
dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata
valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del
procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il
ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello
di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero
contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge
14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale
tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private
che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 250.
Art. 45.
Soppressione del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica
per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale
amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza
ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze,
assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al
comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in
particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della
legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera
d) , e 3, comma 1, lettere d) ed e) ,
limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera
c), e 18 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1,
comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo
articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma
477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti
alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con
riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di
cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
[...]